Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-05-2012, n. 6665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. T.W. ha adito il tribunale di Como, giudice del lavoro, con il ricorso depositato il 15.1.2007.

Ha premesso che l’Agenzia delle dogane, di cui era dipendente, con la determinazione 36319 del 4.8.2003, ne aveva disposto l’inquadramento nella area 3^, posizione economica F4, corrispondente alla 8^ qualifica funzionale, con effetti giuridici dal 10.5.1990 ed economici dal 2.9.1996.

Ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità di due successive determinazioni della stessa Agenzia, la prima del 10.2.2004, che lo aveva retrocesso alla qualifica inferiore, la seconda del 3.3.2004, con cui era stato disposto il recupero di un credito di Euro 18.713,31.

Ha poi domandato che l’Agenzia fosse condannata a restituire con gli interessi le somme trattenute ed a risarcire il danno che con il suo comportamento gli aveva procurato, questo da liquidarsi in via equitativa.

In via subordinata ha chiesto fosse accertato che dal settembre 1996 aveva svolto le mansioni superiori di funzionario tributano.

L’Agenzia delle dogane ha opposto eccezioni di difetto di giurisdizione, in relazione al periodo anteriore al 30.6.1998, e di prescrizione, in relazione alle pretese dell’attore in ipotesi maturate oltre cinque anni prima della richiesta avanzata dal ricorrente il 14.5.2003. 2. Il tribunale con una sentenza parziale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto al periodo anteriore al 30.6.1998 e con la sentenza definitiva ha rigettato la domanda.

Ha osservato che l’attore non aveva diritto a che il giudicato ottenuto da altri dipendenti, sull’attribuzione della qualifica superiore, fosse esteso anche a lui, come era avvenuto con la determinazione poi ritirata.

3. La corte d’appello ha in parte accolto l’impugnazione proposta dall’attore.

Ha considerato che la giurisdizione sulla domanda spettava in tutto al giudice ordinario.

La ragione della domanda era da ravvisare nella lesione che al diritto dell’attore, scaturito dalla determinazione del 4.8.2003, era derivato dalla successiva contraria determinazione del 10.2.2004.

Quanto al merito, ha osservato che l’atto di inquadramento del 2003 era derivato da una scelta discrezionale operata dall’Agenzia, pervenuta essa a riconoscere all’attore la stessa posizione conseguita da altri in giudizio a seguito di un accordo, tra l’impiegato che aveva sollecitato l’estensione e l’Agenzia che s’era dichiarata disposta a farlo a condizione che il T. avesse rinunziato agli interessi.

Alla successiva seconda determinazione non poteva quindi essere riconosciuto effetto.

Ne è seguito l’accertamento del diritto alla qualifica e la condanna alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento di quelle non versate, con i relativi interessi, mentre la domanda di risarcimento del danno è stata rigettata.

4. L’Agenzia delle dogane ha chiesto la cassazione della sentenza in base a 5 motivi.

T.W. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso contiene cinque motivi.

Il primo riguarda la decisione sulla questione di giurisdizione, gli altri la statuizione sul merito.

2. Il primo motivo non è fondato.

La ricorrente sostiene d’essersi difesa contrapponendo alla domanda un’eccezione, che la corte d’appello non ha preso in considerazione, in particolare quella che T., con atto 26.8.1996, aveva rinunziato al superiore inquadramento. E siccome questo fatto era intervenuto in una fase del rapporto anteriore al 30.6.1998, la giurisdizione sulla domanda spettava al giudice amministrativo, in base al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.

Si deve obiettare – l’ha detto la corte d’appello – che la domanda non era stata proposta per far valere un diritto all’inquadramento maturato in base a fatti anteriori al 30.6.1998, ma era stata proposta sulla base della determinazione del 4.8.2003.

Si trattava allora di discutere ed era quindi oggetto di controversia se contro questo riconoscimento potesse valere il ritiro della determinazione avvenuta col provvedimento del 2004. 2. Con separata ordinanza la decisione sugli altri motivi di ricorso è rimessa alla sezione semplice (art. 142 disp. att.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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