Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 31-10-2011, n. 39287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 12 ottobre 2010 della Corte di appello di Torino (che ha confermato la sentenza 3 maggio 2007 del G.U.P. presso il Tribunale di Asti, la quale ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 372 c.p., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici di legge), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) il capo di imputazione.

Il M. è accusato del reato di cui all’art. 372 c.p. perchè, deponendo come teste davanti al Giudice di Asti nella causa civile tra RIEKA S.r.l. e Società BARBERO 1891 S.p.A. affermava il falso, dichiarando che era stato presente il giorno in cui si era presentato il vettore per lo scarico dei vini e che questi era stato mandato via in quanto nessuno della Ditta Rieka aveva fatto l’ordine di tal prodotto; aggiungeva che sapeva queste circostanze perchè si trovava vicino ai diretti interessati che stavano avendo la discussione.

Il (OMISSIS).

2) le conformi decisioni dei giudici di merito.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Asti, con sentenza 3 maggio 2007, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato in questione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici di legge.

La corte distrettuale su appello dell’imputato ha confermato la decisione del primo giudice.

2.1) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo dell’affermata responsabilità ex art. 372 c.p., frutto di una giustificazione mancante o manifestamente illogica.

Lamenta il difensore che la colpevolezza dell’imputato sia stata ottenuta sulla esclusiva valutazione dell’esito della causa civile, nel corso della quale la testimonianza incriminata è stata resa, e senza valorizzare la versione ragionevole del fatto offerta dallo stesso imputato non essendovi prova che il ricorrente "conoscesse una diversa realtà rispetto a quella riferita nella causa civile, nè che lo stesso avesse elementi utili da fornire per facilitare una diversa ricostruzione".

Il motivo, per come sviluppato, non supera la soglia della ammissibilità.

Le critiche formulate si risolvono infatti in una palese prospettata diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, laddove ricorra, come nella specie, una struttura di giustificazione dell’affermata responsabilità, improntata a corretti parametri di valutazione della prova ed espressa con una motivazione congrua, adeguata e priva di incoerenze od illogicità inferenziali od espositive.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile e tale pronuncia preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione (cfr. Cass. Pen. Sez. U, 23428/2005 Rv. 231164 Bracale).

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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