Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 31-10-2011, n. 39286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 28 giugno 2010 della Corte di appello di Messina (la quale ha confermato il giudizio di responsabilità di cui alla sentenza 15 ottobre 2009 del Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo Gotto, riducendo la pena ad anni 1 di reclusione), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) I capi di imputazione.

Il D.P. è accusato ai capi:

a) del reato di cui all’art. 337 c.p. perchè al fine di opporsi ai militari intervenuti presso la sua abitazione a seguito dell’aggressione della quale egli si era reso autore in danno della moglie S.G., usava violenza al Brigadiere T. A. e all’App Sc. F.F., minacciandoli ed aggredendoli fisicamente. In particolare si avvicinava ai militari con fare minaccioso, urlando alloro indirizzo la frase "che cazzo ci fate qui a casa mia? Cosa cazzo volete" e afferrato un televisore ivi presente lo scagliava con forza all’indirizzo degli operanti;

scalciava e strattonava inoltre all’indirizzo dell’App. Sc. F. F., provocando allo stesso una lesione giudicata guaribile in giorni 10; In (OMISSIS); con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale;

b) del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. in riferimento all’art. 576 c.p., n., perchè la condotta descritta sub a), cagionava all’App. Sc. F.F. lesioni personali (trauma contusivo alla mano destra e escoriazione avambraccio sinistro) giudicate guaribili in giorni 10; in (OMISSIS); con la recidiva specifica, infraquinquennale anche reiterata.

2.) le decisioni dei giudici di merito.

Con sentenza del Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo Gotto 15 ottobre 2009 il D.P. è stato dichiarato colpevole dei reati ascritti, e considerata la riduzione per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni uno e quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Su gravame dell’imputato la corte distrettuale con sentenza 28 giugno 2010 ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena ad anni 1 di reclusione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all’art. 337 c.p., sotto il profilo che l’imputato non si è opposto con violenza al compimento dell’atto di identificazione ad opera degli agenti posto che il documento di identità è stato da lui spontaneamente consegnato (all’atto dell’arresto), e l’aggressione – verbale e fisica – compiuta dal ricorrente non era finalizzata ad alcun impedimento di atti di ufficio, ma "semplicemente con il solo scopo di esprimere sentimenti di disappunto, di rabbia e collera".

Con un secondo motivo si lamenta l’affermata ricorrenza dell’aggravante teleologia.

Con un terzo motivo si prospetta ancora carenza di motivazione in ordine alle affermazioni di colpevolezza per i reati contestati, attesa la sintesi della giustificazione offerta dalla corte distrettuale.

I primi tre motivi sono stati oggi oggetto di rinuncia e non vanno quindi esaminati.

Con il quarto motivo si evidenzia l’errore di diritto della corte distrettuale che non applicato la riduzione del rito abbreviato nella sanzione come determinata, la quale doveva quindi essere fissata in mesi 8 di reclusione.

Tale ultima doglianza è fondata, come riconosciuto anche dalla parte pubblica, attesa l’omessa riduzione finale della sanzione per effetto della scelta del rito.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, limitatamente all’entità della pena, che "determina" in quella di mesi 8 di reclusione.

Va rigettato nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena, che determina in quella di mesi 8 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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