Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà di Genova, su appello del PM ha disposto il ripristino della misura custodiate massima, revocata dal Gip, che l’aveva sostituita con l’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna, nei confronti di S.I., indagata per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.

Ha osservato in motivazione che il Gip non aveva affatto escluso le esigenze cautelari, sicchè trovava applicazione il divieto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma LS e la donna non poteva sottrarsi alla misura, ancorchè ammessa ad un programma di recupero presso comunità; inoltre, nel suo caso non prevaleva nemmeno, la disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto la S. non conviveva con la figlia, allontanata dai servizi sociali ed affidata ad altri. Peraltro il Gip non aveva escluso, neanche le esigenze ma le aveva ritenute attenuate e sul punto difettava la competenza a decidere per difetto di devoluzione e la documentazione prodotta era comunque inammissibile in relazione a tale principio.

Ricorre il difensore della S. e denuncia violazione di legge, giacchè il TDL avrebbe dovuto ammettere la documentazione attestante il proficuo esperimento del programma; invoca la applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 o in caso di applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 solleva questione di costituzionalità in relazione all’impossibilità di graduare la misura coercitiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in punto di esigenze cautelari, sebbene per i motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente.

2. Invero, non ha fondamento la enunciazione relativa al mancato rispetto della normativa prevista dal cit. D.P.R., art. 89, giacchè difettano nel caso della S. i presupposti per la applicabilità e bene ha fatto il giudice distrettuale a rilevare tale difetto.

3. Basta all’uopo ribadire che nel caso in esame, in presenza di una imputazione associativa, di cui è appunto gravata la donna, non può accedersi al programma di recupero, con le modalità invocate, se non escludendo del tutto la esigenza cautelare, che, viceversa nel caso in esame era stata solo attenuata dal Gip; nè la S. poteva invocare la speciale condizione di "maternage" prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4, poichè costei, non solo non convive con la figlia, minore di anni tre, ma a quel che risulta dal provvedimento impugnato, è stata privata della potestà genitoriale.

4. Tuttavia, stante la sopravvenuta declaratoria illegittimità parziale della normativa prevista in tema di valutazione delle esigenze cautelari in materia di associazione dedita al narco, gli atti sono da rimettere al giudice di merito per un rinnovato giudizio di merito alla luce dei principi ora affermati dal giudice costituzionale con la sentenza n. 231 del 2011. 5. La Corte, con la decisione citata, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 275 c.p.p., comma 3 secondo periodo del codice di rito nella parte in cui, nel caso di misure cautelari da adottare in presenza di gravi indizi in materia di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di stupefacenti, dispone la applicazione della massima misura, e non fa salva, altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto dai quali risulto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

6. Nel caso in esame, dunque, considerato che, comunque, la S. aveva fatto riferimento ad una condizione di attenuazione, in relazione al percorso semi-residenziale intrapreso per la sua disintossicazione e riabilitazione, accompagnato da documentazione, di cui ha sollecitato la acquisizione, e che, dunque (non si è di fronte ad alcun difetto di devoluzione al giudice di appello, è da pronunciare sul punto annullamento, con rinvio e ciò al fine che il giudice di merito valuti gli elementi di fatto esposti dalla indagata e verifichi in concreto se la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare massima sia superata da tali dati.

P.Q.M.

Annulla limitatamente alle esigenze cautelari la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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