T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1690

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente opera nel settore della progettazione, realizzazione, produzione e posa in opera di cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale per conto terzi.

Nell’ambito dell’esercizio di tale attività essa ha richiesto, il 13 luglio del 2005, il rilascio di due autorizzazioni per l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari lungo la SS 45 Bis "Gardesana Occidentale", rispettivamente al km 52+760 lato sinistro, al km 55+180 lato sinistro, al km 56+180 lato destro e al km 65+050 lato sinistro.

A seguito del preavviso di diniego – motivato con riferimento alla pretesa esistenza a distanza inferiore da quella prevista dall’art. 51 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada di altri impianti pubblicitari – e nonostante le osservazioni presentate, le istanze sono state rigettate, precisando, in punto di motivazione, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi dei suddetti cartelli già presenti in loco.

Ritenendo illegittimi tali provvedimenti negativi, gli stessi sono stati impugnati con il ricorso in esame in cui sono stati dedotti i seguenti vizi:

1. violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 51, 53 e 58 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che subordina la legittimità della presenza di un cartello pubblicitario al regolare rinnovo della validità dell’autorizzazione che ha una durata di tre anni. Nel caso di specie il posizionamento dei nuovi cartelli sarebbe stato negato senza dare conto dell’eventuale rinnovo dell’autorizzazione rilasciata per la collocazione di quelli già esistenti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, senza, però, dispiegare alcuna specifica difesa.

Con ordinanza n. 1730/06, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame delle istanze alla luce di quanto più sopra riportato in ordine alla validità delle preesistenti autorizzazioni.

In vista della pubblica udienza, la difesa erariale ha depositato una relazione nella quale A. s.p.a. ha evidenziato come i titolari dei cartelli già esistenti e la cui presenza è stata ritenuta ostativa al rilascio delle richieste autorizzazioni, hanno sempre provveduto ad un regolare rinnovo dei propri titoli legittimanti. A comprova di ciò ha depositato copia delle istanze di rinnovo depositate per l’ultimo triennio e la fatturazione che attesta il pagamento del canone annuo.

Proprio in ragione di ciò l’ente proprietario della strada ha ritenuto di confermare i dinieghi censurati.

Parte ricorrente si è, quindi, limitata a sottolineare come le adeguate motivazioni dei dinieghi siano state prodotte solo dopo il sopra citato provvedimento cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, A. s.p.a. non ha, successivamente al ricevimento del provvedimento cautelare adottato in esito all’istanza incidentale di sospensione, integrato la motivazione degli originari dinieghi ritenuti illegittimi dalla ricorrente.

Essa si è limitata, infatti, in sede di riesame imposto dalla suddetta ordinanza (n. 1728/06), a riconfermare le ragioni ostative al rilascio – rappresentate dal mancato rispetto delle distanze minime imposte dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada rispetto ad altri cartelli esistenti – specificando quanto originariamente dato per implicito e cioè la permanenza della validità dell’autorizzazione relativa agli impianti pubblicitari già presenti sull’asse viario in prossimità delle collocazioni individuate dalla odierna ricorrente per i propri cartelli pubblicitari.

Nessuna delle violazioni denunciate può, quindi, essere ravvisata nel caso in esame, essendo stata provata la validità delle autorizzazioni e la conseguente legittimità della permanenza di impianti pubblicitari appartenenti a soggetti terzi, la cui presenza determina, di per sé, l’obbligo di garantire il rispetto di distanze minime che, nel caso di specie, risultano incontestatamente mancare.

Ne discende il rigetto della domanda di annullamento.

Le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che A. s.p.a., ferma restando la legittimità dei provvedimenti, ciascuno dei quali sufficientemente motivato mediante il riferimento alla presenza di un manufatto pubblicitario "regolarmente autorizzato" e al numero di concessione, avrebbe potuto evitare il contenzioso specificando, sua sponte, nei provvedimenti impugnati, ovvero in sede di risposta alle osservazioni, quanto implicito nel concetto di "regolare autorizzazione" e cioè l’intervenuto rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate a soggetti terzi che ne determina la piena validità ed efficacia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato dalla parte ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che deve rimanere a carico della stessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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