Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39300 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorrono i difensori di R.A. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania, applicativa della massima misura custodiale per il delitto di associazione a delinquere dedita al narcotraffico ed numerose ipotesi di reati fine.

I difensori denunciano sotto la veste della erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione che il Tribunale ha identificato nella condotta di spaccio, ammessa dall’indagato, quella associativa, nonostante che costui non abbia diffuso la droga che per soli due giorni e per poche ore; le valutazioni espresse dal giudice peccano, dunque, di genericità, specie considerando che il R. non è stato visto cedere la sostanza ma solo conversare con alcuni soggetti, nel quartiere (OMISSIS), teatro degli eventi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni di legge.

2. E’ principio pacifico, in tema di sussistenza del reato associativo in materia di stupefacenti, che l’elemento oggettivo del reato d’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008).

3. La deduzione, dunque, della limitata collaborazione non ha un valore decisivo, a fronte della compiuta motivazione in ordine agli altri elementi sintomatici della affectio societatis, come nella specie esattamente individuati dal tribunale della libertà. 4. Il giudice distrettuale ha, infatti, sottolineato come il R., che peraltro aveva ammesso di spacciare con un altro al massimo", in realtà si affidava agli ordini di un certo Ra., che teneva la cassa e a cui, alternativamente ad altro coordinatore, certo C., consegnava il denaro percepito con la cessione a terzi. Inoltre, è stato messo in evidenza che i pushers era organizzati in coppie, e che nel brevissimo tempo di osservazione operata dalla pg, essi avevano, ciascuno, ruoli predefiniti, che, come è ovvio, presuppongono accordo preventivo su, per così dire, regole di comportamento e condividevano sicuramente un’unicamente fonte di rifornimento, come semplificato in una video ripresa, che aveva attestato come in caso di esaurimento delle scorte, essi avessero sospeso le vendite in attesa della provvista, recapitata loro sulla piazza da altri corrieri.

5. Le concrete su esposte modalità sono state reputate inerenti alle condotte associative qualificanti quella del R., anche dal profilo della sua piena consapevolezza di avvalersi di una sia pure rudimentale organizzazione per commettere i reati fine. Il R. non ha opposto alle considerazioni svolte sul punto dal tribunale alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali che non si attagliano al suo caso e comunque non apportano alcun apprezzabile dato a suo favore, nè mettono in luce pecche e manchevolezze della decisione.

6. La genericità dei motivi e la manifesta infondatezza degli stessi impongono dunque la pronuncia di inammissibilità. 7. Il R. è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

8. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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