T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato l’8 settembre 2008 e depositato il 2 ottobre 2008 la ricorrente D.B.G. srl ha impugnato il nuovo piano cave della Provincia di Bergamo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 8/619 del 14 maggio 2008. L’impugnazione riguarda il mancato inserimento dell’ambito territoriale di interesse della ricorrente (ATEc20 di Trescore Balneario – settore merceologico III calcari e dolomie). Quali atti presupposti la ricorrente ha impugnato la deliberazione della giunta regionale che ha trasmesso al consiglio la proposta del nuovo piano cave (DGR n. 8/1547 del 22 dicembre 2005) e la proposta di atto amministrativo della VI commissione consiliare n. 0065 del 17 aprile 2008 (nella parte in cui non ha previsto l’inserimento nel piano cave dell’ATEc20, in contrasto con la proposta di atto amministrativo n. 0065 del 30 luglio 2007).

2. La ricorrente svolge nel Comune di Trescore Balneario attività di frantumazione e selezione di pietre per la produzione e la commercializzazione di granulati per l’edilizia. Nel processo produttivo la ricorrente lavora anche dolomia industriale.

3. Nella fase provinciale della procedura di formazione del nuovo piano cave la ricorrente ha presentato l’osservazione n. 64 del 6 ottobre 2003. Tale osservazione, dopo aver precisato che sul mappale n. 1624 facente parte dell’area aziendale (e classificato come zona E3 agrosilvopastorale) si trova una cava di marmo ormai inattiva, ha chiesto la creazione di un ambito estrattivo sul predetto mappale e sui mappali vicini per l’estrazione di 100.000 mc di marmo rosa di Zandobbio. Questo tipo di materiale rientra nel IV settore merceologico (pietre ornamentali).

4. Tuttavia la Provincia di Bergamo, nell’approvare la proposta di piano con la deliberazione consiliare n. 16 del 16 marzo 2004, ha respinto la richiesta della ricorrente recependo il parere negativo del Servizio Cave di data 2 dicembre 2003. La decisione negativa fa riferimento all’insufficienza della documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente: prima della creazione di un ambito estrattivo è infatti necessario definire, sulla base di un permesso di ricerca ex art. 28 della LR 8 agosto 1998 n. 14, la quantità e la qualità del materiale estraibile.

5. Preso atto della bocciatura della richiesta da parte della Provincia la ricorrente ha presentato un nuovo progetto di ambito estrattivo direttamente all’UO Attività Estrattive della Regione tramite l’osservazione n. 33 del 6 dicembre 2004. Diversamente dal primo progetto, in questo caso è stata chiesta l’escavazione di materiale dolomitico, rientrante nel III settore merceologico (calcari e dolomie).

6. Inizialmente la Regione ha respinto anche tale richiesta. La giunta regionale con DGR n. 8/1547 del 22 dicembre 2005 ha infatti approvato il progetto del nuovo piano cave da inviare al consiglio regionale senza includere l’ambito estrattivo indicato dalla ricorrente. Il diniego è sinteticamente motivato con la seguente espressione: "la richiesta non è accoglibile in quanto non rientra nei criteri".

7. La ricorrente ha però reiterato la richiesta presso la VI commissione del consiglio regionale. In particolare con le relazioni del 19 dicembre 2005, del 3 novembre 2006, del 3 gennaio 2007 e del 12 gennaio 2007 la ricorrente ha illustrato la convenienza economica del progetto, le potenzialità del giacimento, l’interazione con la produzione aziendale, e il limitato grado di incidenza sul contesto ambientale e sulla zona residenziale (essendovi la possibilità da un lato di collocare l’area di scavo dietro uno sperone roccioso che fungerebbe da quinta di mascheramento e dall’altro di realizzare interventi di recupero ambientale contestualmente all’attività estrattiva). Al termine dell’istruttoria la VI commissione nella seduta del 30 luglio 2007 ha elaborato la proposta di atto amministrativo n. 0065 includendo nello schema del nuovo piano cave anche l’ambito estrattivo chiesto dalla ricorrente (ATEc20 di Trescore Balneario). A tale ambito è stata assegnata nel decennio una quantità scavabile di dolomia per usi industriali pari a 250.000 mc.

8. Il Comune di Trescore Balneario con nota congiunta del sindaco e dell’assessore all’urbanistica del 19 ottobre 2007 ha espresso parere contrario alla creazione del nuovo ambito territoriale, spiegando che l’avvio dell’attività estrattiva determinerebbe un impatto insostenibile per il tessuto residenziale consolidato, in quanto gli impianti si troverebbero a poche decine di metri dalle case della località Calvarola e dalle frazioni di Macina e Fornaci.

9. Il consiglio regionale nella seduta del 5 febbraio 2008 esaminando la proposta di atto amministrativo n. 0065 ha deciso il rinvio alla VI commissione per un supplemento di istruttoria in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dalla formulazione della proposta provinciale (16 marzo 2004).

10. In seguito a questo rinvio la VI commissione consiliare nella seduta del 17 aprile 2008 ha elaborato una nuova versione dell’atto amministrativo n. 0065 stralciando l’ATEc20. La motivazione di tale scelta è contenuta nella nota della DG Qualità dell’Ambiente prot. n. 9475 del 10 aprile 2008. Questa relazione, esaminando in generale il fabbisogno decennale di inerti a livello provinciale, afferma che il calcolo della Provincia di Bergamo (48.700.000 mc alla fine del 2003) risulta sottostimato, e approva di conseguenza il maggior quantitativo calcolato dalla Regione (54.075.000 mc), con la precisazione che potrebbe essere utile aggiungere volumi ulteriori. Nell’affrontare il problema specifico dell’ATEc20 la relazione si limita però ad affermare che l’inserimento "non risulta giustificato da effettive motivazioni, né tecniche né di fabbisogno ulteriore del mercato".

11. Il nuovo piano cave, senza l’ambito territoriale voluto dalla ricorrente, è stato approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 8/619 del 14 maggio 2008.

12. Le censure della ricorrente si concentrano sui profili di contraddittorietà e difetto di motivazione. Si sottolinea tra l’altro che, nonostante la dimostrazione del fabbisogno di dolomia data dalla ricorrente, la Regione ha approvato un piano cave senza la previsione di dolomia esplicitamente destinata a usi industriali.

13. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

14. Sulle questioni che rilevano nella presente controversia si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) preliminarmente deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della ricorrente, contestata dalla Regione per l’assenza di una precedente attività estrattiva. In realtà non esiste, né potrebbe essere considerata legittima, una riserva dell’intera cubatura scavabile a favore dei soggetti che sono già insediati nei vari ambiti estrattivi. Chiunque abbia la disponibilità di un’area dove sia individuato un giacimento può chiedere dapprima il riconoscimento formale dell’ambito estrattivo e poi l’autorizzazione alla coltivazione (v. art. 14 della LR 14/1998). Vi può essere un contemperamento tra le aspettative dei nuovi soggetti che chiedono di entrare in questo mercato e quelle dei cavatori già in attività, ma si tratta di valutazioni da collocare dopo la fissazione degli ambiti, nella fase (logicamente distinta) della ripartizione delle quantità scavabili, e comunque da associare ad altri e prevalenti criteri (la distribuzione della cubatura scavabile dipende in primo luogo dalla situazione ambientale e dall’impatto che l’ulteriore consumazione del territorio può avere sulle zone abitate limitrofe);

(b) occorre anche precisare che la mancata impugnazione della decisione della Provincia di escludere l’ambito estrattivo in questione (v. sopra al punto 4) non ha riflessi sull’interesse a promuovere il presente contenzioso. La ricorrente ben poteva infatti ripresentare la propria istanza alla Regione e insistere nella via amministrativa per il riconoscimento del suo obiettivo, riservando la proposizione del ricorso all’esito della fase regionale. Oltretutto la richiesta di individuazione dell’ambito estrattivo inoltrata alla Regione è diversa da quella originaria: pur trattandosi della medesima superficie, si è passati dal marmo rosa di Zandobbio (IV settore merceologico – pietre ornamentali) al materiale dolomitico (III settore merceologico – calcari e dolomie);

(c) per quanto riguarda la motivazione dello stralcio dell’ATEc20 vi sono alcuni profili di censura condivisibili e altri meno;

(d) in particolare non appare condivisibile il tentativo della ricorrente di rappresentare il nuovo piano cave come del tutto sguarnito sul fronte della dolomia per usi industriali. Vi sono in realtà due ambiti estrattivi (ATEc7 e ATEc10) nei quali è prevista l’escavazione rispettivamente di 1.000.000 mc e di 3.900.000 mc di dolomia. Il secondo ambito si trova nel Comune di Zandobbio a breve distanza dal sito individuato dalla ricorrente per l’ATEc20, e la stessa ricorrente nelle relazioni del 19 dicembre 2005 e del 3 novembre 2006 fa riferimento a un unico giacimento di dolomia che nella parte orientale (ossia nel Comune di Zandobbio) è già coltivato mentre nella parte occidentale dovrebbe essere inserito nel nuovo ambito estrattivo proposto. È dunque verosimile che la dolomia estratta nell’ATEc10 sia dello stesso tipo di quella alla cui estrazione punta la ricorrente, e in particolare che sia adatta a usi industriali. Conseguentemente non si può sostenere che il piano cave trascuri gravemente questo tipo di materiale;

(e) le censure della ricorrente sono invece ragionevoli e condivisibili nella parte in cui evidenziano i limiti della motivazione alla base del diniego regionale. La Provincia aveva respinto il progetto iniziale per insufficiente documentazione (v. sopra al punto 4) ma nel corso dell’istruttoria davanti alla VI commissione del consiglio regionale questa lacuna è stata superata (v. sopra al punto 7). Il Comune di Trescore Balneario ha poi evidenziato possibili problemi di tipo ambientale (v. sopra al punto 8), ma questo argomento non è stato ripreso dagli uffici regionali. La Regione ha dapprima espresso un diniego basato su una clausola di stile (v. sopra al punto 6) e in seguito ha definitivamente stralciato l’ambito estrattivo lamentando genericamente l’assenza di motivazioni tecniche e sottovalutando il problema del fabbisogno di dolomia, che invece la ricorrente aveva illustrato anche con riferimento alla propria attività produttiva (v. sopra al punto 10). Oltretutto con riguardo al fabbisogno complessivo gli uffici regionali avevano manifestato un sostanziale favore all’incremento della cubatura scavabile (v. ancora sopra al punto 10), il che rende problematico giustificare proprio con l’argomento del fabbisogno la cancellazione di 250.000 mc di dolomia per usi industriali (quantità che avrebbe ampliato l’offerta senza stravolgere gli equilibri del piano cave);

(f) in questo quadro non si individuano ragioni coerenti e significative a sostegno dello stralcio dell’ATEc20, e tantomeno per superare la contraddizione tra la posizione favorevole assunta dalla VI commissione del consiglio regionale il 30 luglio 2007 e la successiva decisione in senso contrario.

15. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dello stralcio dell’ATEc20. L’effetto conformativo di questa pronuncia impone alla Regione di riaprire la procedura davanti alla VI commissione del consiglio regionale al fine di riconsiderare entro un termine ragionevolmente breve la posizione della ricorrente. In particolare la Regione dovrà valutare il progetto del nuovo ambito estrattivo secondo le indicazioni esposte nella presente sentenza, approfondendo a partire dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sia gli aspetti tecnici sia i problemi ambientali. Tenuto conto del fatto che sulla richiesta della ricorrente si esprimerà nuovamente l’amministrazione le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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