Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39299 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nella vicenda si contesta al B.E. di aver aiutato Bu.St., marito (non legalmente separato) di Z. T., ad assicurare il prodotto ed il profitto del reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.. L’oggetto del favoreggiamento reale è costituito da quattro quadri, sottratti dal Bu. alla moglie Z., nel corso della separazione.

Il G.U.P. ha ritenuto l’assenza del reato presupposto per essere stata la sottrazione commessa dal coniuge separando, persona non punibile.

1.) L’impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale.

Il Procuratore della Repubblica di Brescia e il Procuratore generale di Brescia ricorrono entrambi avverso la sentenza di non luogo a procedere 31 marzo 2011 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, nei confronti del B. deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta da entrambi i ricorrenti inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dei disposti dell’art. 379 c.p..

Nella specie risulta che il Giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere, nei confronti dell’imputato, per il contestato delitto di favoreggiamento reale, sul rilievo che il reato presupposto di furto dei quadri non è punibile a norma dell’art. 649 c.p. "essendo stato commesso dal coniuge in corso di separazione".

Rilevano i ricorrenti che tale conclusione non è conforme alla interpretazione della fattispecie prevista dall’art. 379 c.p., affermata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di favoreggiamento postula esclusivamente la previa commissione di fatti che "nella loro struttura ontologica integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, essendo irrilevante, ai fini del perfezionamento delle fattispecie penali presupposte, la sussistenza di cause soggettive di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità (si cita in proposito: Cass.pen. sezione. 6, r.v. 197970 e S.U. R.v. 218769).

Il solo Procuratore generale con un secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale di denuncia- querela di furto, sporto da Z.T..

Osserva sul punto il ricorso:

a) che l’affermazione della sussistenza della causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p., risulta contraddetta dal verbale di denuncia-querela presentato il 29.1.2010 da Z. T.;

b) che con tale atto la persona offesa ha dichiarato espressamente di denunciare per furto non solo il coniuge Bu.St. con il quale "è in fase di separazione", ma anche tale D.N.E., concorrente materiale nell’azione di sottrazione dei quadri, persona rispetto alla quale non si prefigura alcuna causa di non punibilità o improcedibilità;

c) che avendo la causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p., natura personale essa non si estende ad eventuali concorrenti (si cita: Cass. 4, n.26389 del 7.5.2009,R.v. 244385), ne consegue che il reato presupposto del delitto di favoreggiamento reale (il furto) è comunque punibile e procedibile quantomeno nei confronti del concorrente estraneo.

2.) le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.

Premesso che il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano e caratterizzano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali, va ribadita la regola secondo cui, come avviene in tema di furto (cass. pen. sez. 4 26386/2009 Rv. 244385), la causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p. ha natura strettamente personale, con la conseguenza che, nella specie, il B., autore della condotta di favoreggiamento, consistita nell’assicurare al Bu., marito non legalmente separato di Z.T., il prodotto ed il profitto della sottrazione, realizzata dal coniuge predetto (con l’aiuto di un terzo) in danno della moglie, risponde a pieno titolo della violazione dell’art. 379 c.p., attesa l’inapplicabilità a suo favore della causa soggettiva di non punibilità.

Dal rilevato errore di diritto consegue l’annullamento della gravata sentenza, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, si attenga alla regala juris enunciata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *