T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che con atto, notificato alle controparti non costituite e depositato il 14 novembre 2011, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso;

– che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;

– che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *