Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6834 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che ha, in parziale accoglimento della sua domanda, ha liquidato la somma di Euro 500,00 a titolo di equa riparazione per la protrazione di sei mesi oltre il termine ragionevole della durata del giudizio civile instaurato nel giugno 2005 avanti al Tribunale di Pistoia, ancora pendente nel dicembre 2009 al momento della domanda di equa riparazione;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge ( art. 111 Cost., artt. 6 e 41 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4), nella parte in cui ha determinato in quattro anni – anzichè in tre – la durata ragionevole del giudizio presupposto, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea; con il secondo motivo, la censura, ancora sotto il profilo della violazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6 C.E.D.U.), investe la disposta compensazione della metà delle spese;

che il ricorso è privo di fondamento;

che la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte Europea e da questa Corte: criteri ai quali la Corte d’appello ha fatto riferimento, mostrando nel contempo di essere consapevole che dal parametro tendenziale di tre anni per il primo grado sia consentito discostarsi, purchè in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino; e, in effetti, non merita censura (tantomeno sotto il profilo della denunciata violazione di legge) l’aver ritenuto ragionevole uno scostamento della durata di un anno circa, in ragione dello svolgimento avuto nella specie dalla istruttoria della causa, interrotta per oltre un anno a causa della sopravvenuta incapacità della parte convenuta Alitalia;

che, quanto alla compensazione parziale delle spese, la Corte di merito si è legittimamente avvalsa di una facoltà discrezionale ad essa riservata dall’art. 92 c.p.c., motivandola non illogicamente nel riconoscimento di una somma molto ridotta rispetto a quella domandata dal ricorrente (Euro 5.000);

che il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 230,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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