Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Gup del Tribunale di Menfi, con la sentenza sopra indicata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.P., luogotenente della Stazione dei CC di Venosa, imputato del delitto di calunnia in danno del Comandante Provinciale dei CC di Potenza, Te.

Col. P., dei Comandanti la Stazione di Venosa Galloro e D. M., accusati di aver commesso i reati di abuso di ufficio e di falsità ideologica, dettagliatamente esposti in una denuncia del 27 dicembre 2007 e concernenti i procedimenti disciplinari avviati da costoro, nelle rispettive competenze, negli anni 2006-2007, nei suoi confronti.

Il Gup ha ritenuto che l’atto del P. non contenesse che rilievi in ordine alla ingiustizia del procedimento disciplinare e alla infondatezza delle contestazioni, e quindi difettava in atti la prova della consapevolezza della innocenza degli incolpati. Occorreva considerare, al riguardo, l’esito positivo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa, che avevano accolto le istanze proposte dal C. e annullato sia le sanzioni disciplinari che il trasferimento e sostanzialmente confermavano la verità di alcuni dati richiamati in denuncia. Osservava che non vi erano elementi per una prognosi favorevole alla accusa in tema di elemento soggettivo della calunnia e che molti dei comportamenti addebitati non configuravano, comunque, delle ipotesi di reato.

2. Ricorre il PM e lamenta che il C. ha mirato ad attribuire ai suoi superiori specifici reati, consapevole della falsità dei fatti esposti, e che il Gup in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) aveva estrapolato alcune circostanze, così riducendone la portata calunniosa. Ripercorsa la vicenda, richiama i passi che ritiene significativi per la integrazione del delitto di calunnia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ragionamento offerto dal PM nel ricorso è basato solo su argomentazioni di fatto, a loro volta estrapolate dal contesto dell’atto, dirette unicamente ad una rivalutazione dei fatti e di per sè non indicative che lo svolgimento del dibattimento apporterebbe ulteriori elementi a conforto della ipotesi accusatoria;

3. Nè ha valore alcuno la considerazione, su cui si incentra la doglianza del ricorrente, ai fini della configurabilità del dolo di calunnia, che si tratta un esposto proveniente proprio da un soggetto che professionalmente ha contezza dei comportamenti illeciti, poichè il punto centrale non è dato dalla identificazione della immutatio veri con la intestazione dei vari capitoli di cui si compone l’esposto, perchè l’esplicito richiamo alle norme violate non significa che automaticamente si sia consapevole falsità della denuncia. E’ invece necessaria la effettiva coscienza che i fatti addebitati fossero inesistenti e posti a carico del sottoufficiale per pura malevolenza.

4. Consapevolezza che il giudice ha escluso con ragionamento adeguato e privo di salti logici, basato sulla ragionevolezza sostanziale delle lagnanze mosse dal C. nei confronti dei superiori, che per quanto veementi non debordavano dalla critica e non integravano accuse penalmente rilevanti.

5. Ora, tale motivazione, basata sulla valutazione di cristallizzati dati documentali, non implementabili con lo svolgimento del dibattimento, soddisfa i requisiti di cui all’art. 425 c.p.p., posto che ai sensi del comma 3, il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, da cui deriva una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto.

6. Tanto è accaduto nel caso in esame, con conseguente inammissibilità del ricorso del PM che come detto oppone esclusivamente contrarie valutazioni di merito.

7. Infatti, il controllo di questo giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal P.M..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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