T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 3034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, che riferisce di essere invalido al 67%, nonché privo di occupazione ed abitazione, ha impugnato il diniego di concessione del richiesto contributo economico continuativo.

Con un unico articolato motivo in diritto lamenta la violazione della delibera di Giunta del 23.5.2007, nonché della successiva del 4.3.2009, emanate in attuazione della normativa statale e regionale in materia, le quali prevedrebbero interventi a favore di quanti abbiano un’invalidità compresa tra il 46% ed il 73%; il diniego impugnato sarebbe invece illegittimo, nella parte in cui si sarebbe limitato ad affermare che il ricorrente "presenta capacità lavorative".

Il ricorso è infondato.

Come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente (pag. 6), la concessione del sussidio de quo è finalizzata al "reinserimento sociale" dell’interessato, per cui deve collocarsi all’interno di uno specifico progetto.

Nella fattispecie de quo, il ricorrente ha già usufruito di un contributo di euro 200 mensili, per la durata di un anno, in attesa di collocamento lavorativo, che non è tuttavia stato rinnovato (v. doc. n. 6 del Comune).

Riferisce parte resistente, senza che tali affermazioni siano state contestate, che il ricorrente, nel corso del 2009, ha più volte dichiarato al Centro Mediazione Lavoro, di svolgere piccoli lavori saltuari, ma di non aver concluso il corso di 150 ore.

Ove non si realizzi il progetto di inserimento sociale il contributo non può essere dunque concesso stabilmente, nel quadro di un’attività amministrativa strettamente vincolata, quanto alla possibile erogazione, all’esistenza del nominato presupposto in fatto, nonché tenendo conto dei vincoli di bilancio, in aderenza alle delibere che hanno stabilito i criteri di erogazione di tali provvidenze (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV 19.7.2011 n. 1938).

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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