Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.) la vicenda processuale e la decisione impugnata.

Risulta agli atti la seguente scansione della vicenda:

a) con sentenza 17.1,2007, il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, ha assolto Ma.La. e M. E. dall’imputazione di cui agli artt. 110, 81 e 643 c.p. ovvero art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

b) avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto gravame e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 7.11.2008, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato Ma.La. e M.E. responsabili del reato di truffa, condannando ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con i doppi benefici;

c) il difensore degli imputati ha ricorso per Cassazione deducendo violazione della legge processuale, per la tardi vita dell’appello del P.M., depositato il 7 marzo 2007. e rilevando che la sentenza di primo grado, venne pronunziata il 17.1.2007 e fu depositata il giorno successivo, con la conseguenza che il termine per impugnare scadeva il 3 marzo 2007:

d) la 2^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione oggi impugnata ha al contrario osservato che l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze risulta essere stato presentato presso la Cancelleria del Tribunale di Firenze in data 23 febbraio 2007, e, pertanto tempestivamente depositato, posto che il termine per impugnare scadeva il 3 marzo 2007. 2.) i motivi di impugnazione e l’ordinanza di ammissibilità del ricorso straordinario.

I difensore dei ricorrenti sostiene invece, contrariamente all’assunto del giudice di legittimità:

a) che la sentenza di 1^ grado, notificata dal Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, in data 15.3.2007, risulterebbe depositata nella stessa Cancelleria in data 7 marzo 2007, come inequivocabilmente attestato dal timbro rettangolare apposto dal Cancelliere sul frontespizio dell’atto di appello stesso;

b) che già nella sentenza della Corte di Appello di Firenze si dava atto che la data di deposito era attestata da tale timbro anche se, per errore materiale, nella sentenza stessa veniva riportata la data del 17 marzo 2007;

c) che il Procuratore Generale, presso la Suprema Corte di Cassazione, Dott. Vito Monetti, in relazione a tale fatto aveva chiesto l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata;

d) che la Corte di Cassazione, con il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto, costituente errore materiale e di individuazione, che l’Appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze fosse stato proposto in data 23 febbraio 2007:

e) che tale ultima data di presentazione dell’appello risulterebbe inesistente in quanto il timbro apposto dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, attesta l’avvenuto deposito in data 7 marzo 2007 e nessuna altra data relativa al deposito risulta essere certificata;

f) che in ogni caso l’unica altra data apposta al termine dell’atto di appello sottoscritto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (in seguito depositato e notificato), risulta essere quella del 22 febbraio 2007, ma tale data attesta solo e senza alcuna certezza, il momento della redazione dell’atto stesso, e la data dell’effettiva presentazione è attestata unicamente dal timbro di deposito presso la Cancelleria del Giudice competente, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., che inequivocabilmente riporta la data del 7 marzo 2007.

Sulla base di tale prospettazione il ricorso ha ribadito la sussistenza di un errore di fatto, da parte della Corte di legittimità, relativo alla percezione della data di presentazione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, e questa sezione con ordinanza 23 novembre 2010 ha dichiarato ammissibile il ricorso straordinario disponendone la trattazione nell’odierna Camera di consiglio.

3.) le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Preliminarmente, affermata la ritualità dell’impugnazione, tempestivamente presentata entro i 180 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, ritiene la Corte la palese infondatezza dei ricorsi di Ma. e M..

La disamina del fascicolo processuale nella sua interezza ha infatti consentito di rilevare la palese infondatezza dell’assunto difensivo posto a base del ricorso straordinario.

Infatti:

a) esistono in atti due successive acquisizioni del medesimo atto di appello del Procuratore della Repubblica di Firenze datato 22 febbraio 2007;

b) nella prima (busta intestata Corte di appello di Firenze e spedita al Tribunale monocratico S. Martino), l’atto 22 febbraio 2007, che reca nella prima pagina il timbro: "TRIBUNALE ORD. DI FIRENZE SEZ. DISTACCATA DI PONTASSIEVE – 7 MAR. 2007 PROT. N….", alla pagina 4 non contiene alcuna indicazione della data di deposito in Cancelleria: ed è su tale documento che è stato fondato il presente ricorso;

c) nella ulteriore acquisizione del medesimo atto di appello (busta intestata Tribunale di Firenze, spedita alla Cancelleria del Tribunale di Pontassieve, con timbro di ricezione della sezione distaccata di Pontassieve datato 7 marzo 2007) a pagina 4 risulta invece apposto un timbro di deposito in Cancelleria del detto atto di appello, in data 23 febbraio 2007.

Ne consegue pertanto l’assoluta tempestività dell’impugnazione della parte pubblica e la declaratoria di inammissibilità dei proposti ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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