T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 3033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2011 e depositato il successivo 9 novembre il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale gli è stato negato il contributo di solidarietà di cui all’art. 35 del T.U. delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L.r. 7 dicembre 2009, n. 27.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 30 novembre 2011, ravvisata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e consultate le parti in proposito, la causa è passata in decisione.

2. Il ricorrente è assegnatario di un alloggio di ERP in Milano, Via Rapallo, 2.

Essendosi reso moroso nel pagamento di alcune mensilità di canone ed avendo difficoltà a far fronte al debito accumulato, nel luglio 2009 ha presentato domanda finalizzata ad ottenere il contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 35 della L.r. 27/2009.

Con provvedimento del 5 luglio 2011 il Direttore del Servizio erogazione Servizi del Settore zona 9 del Comune di Milano ha comunicato che la Commissione centrale ha respinto la sua domanda con la seguente motivazione: "partita IVA aperta e mancanza di requisiti".

Detto provvedimento è stato impugnato sia per violazione dell’art. 35 della L.r. 27/2009, in quanto la decisione di reiezione sarebbe stata adottata da una Commissione priva di competenza, atteso che essa non corrisponderebbe alla commissione unica composta da rappresentanti del Comune, dell’Ente proprietario e delle associazioni sindacali cui la legge attribuisce detta competenza, sia per difetto di istruttoria e di motivazione dal momento che dal provvedimento non è dato risalire a quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’impugnato diniego.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Recita l’art. 35 del Testo Unico adottato con L.r. 27/2009: "1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente proprietario. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il presidente, e dell’ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari…".

Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame del motivo di ricorso riguardante la dedotta incompetenza della Commissione che ha provveduto, essendo pacifico che la Commissione unica di cui al comma 2 del surriportato art. 35, sebbene formalmente non costituita, risulta tuttavia funzionante in regolare composizione in adeguamento della preesistente Commissione comunale, come si evince dalle delibere di Giunta Municipale n. 1881/2008 e n. 2609 e relativo protocollo di intesa del 28 settembre 2009.

Ne discende che, più che l’aspetto formale afferente alla competenza dell’organo che ha adottato l’atto, l’impugnato provvedimento va riguardato sotto il profilo sostanziale dell’assoluta mancanza di motivazione.

Invero dalla laconica motivazione recata dall’impugnata nota del 5 luglio 2011 non è dato evincere in alcun modo se siano stati vagliati i criteri fissati dalla Giunta comunale nella delibera n. 1608 del 1 luglio 2003, relativi al Fondo sociale di cui all’art. 31 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, poi trasformato in contributo di solidarietà, (criteri confermati nella delibera n. 1881/2008) né quali di essi siano risultati eventualmente determinanti ai fini del diniego, né, infine, in quale modo il fatto di essere attributario di partita IVA possa aver determinato, per il ricorrente, l’esclusione dalla platea degli aventi diritto al contributo di solidarietà.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 241/90 l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3190).

La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale della determinazione assunta.

Nel caso di specie manca del tutto qualunque elemento o documento da cui risalire, in concreto, alle ragioni poste a base dell’impugnato diniego; anzi, proprio dalla documentazione prodotta dal Comune – in particolare dal modello Unico 2009 (riportante redditi pari a zero) compilato dal ricorrente, acquisito dall’Agenzia delle Entrate – risulta evidente che la titolarità di partita IVA sia un dato meramente formale del tutto privo di ricadute in punto di eventuale superamento dei limiti reddituali.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato statuendosi l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla interposta domanda, svolgendo adeguata istruttoria e dando conto in modo puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento che sarà adottato all’esito della corretta riedizione del potere.

4. Le spese possono essere compensate atteso che il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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