Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6830 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia Z.M. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile di risarcimento danni per lesioni da incidente stradale iniziato dinanzi al Tribunale di Roma nell’ottobre 1996, proseguito in appello, cassazione e quindi nuovamente in appello, ove era pendente alla data (21 aprile 2008) di proposizione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole una durata complessiva di otto anni e determinato in due anni e tre mesi il ritardo ascrivibile alla condotta delle parti (per i ritardi nel proporre le impugnazioni), ha riconosciuto un indennizzo di Euro 2.000 per la residua durata di un anno e tre mesi. Avverso tale decreto Z.M. ha proposto ricorso a questa Corte, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ponendo le seguenti questioni: a) la durata complessiva del procedimento è più ampia di quella considerata nel decreto, avendo nel frattempo la causa subito un ulteriore rinvio al 4 marzo 2009; b) la Corte territoriale ha determinato in maniera eccessiva il ritardo ascrivibile alle parti, giacchè non ha detratto dal tempo utilizzato per le impugnazioni e la riassunzione in sede di rinvio il termine di due mesi considerato congruo per ciascuno di tali atti; c) inoltre ha ritenuto ragionevole una durata eccessiva, dovendosi invece considerare ragionevole una durata di sei anni e due mesi.

4. La prima questione è nuova, non risultando essere stata dedotta in sede di merito, quindi non può essere sollevata in questa sede di legittimità. La seconda è priva di fondamento, atteso che il totale detratto dalla Corte di merito coincide con la differenza algebrica tra il totale dei tempi utilizzati dalle parti (per impugnazioni e riassunzione) e il totale (sei mesi) del termine ritenuto dalla stessa ricorrente congruo per tali adempimenti. Quanto alla determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, in effetti la ritenuta durata complessiva di otto anni si discosta irragionevolmente di un anno in più dagli standards normalmente applicati dalla Corte di Strasburgo e da questa Corte, secondo i quali è ragionevole una durata di tre anni per il primo grado, di due per l’appello, di uno per la cassazione ed uno per il giudizio di rinvio. Tuttavia, alla cassazione sul punto del decreto impugnato ed alla conseguente nuova liquidazione dell’indennizzo la ricorrente non ha interesse, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, n. 21840/09; n. 22869/2009; n. 1893/2010; n. 19054/2010), condivisa dal collegio, secondo la quale l’importo dell’indennizzo in Euro 750 per anno si giustifica per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il parametro base di Euro 1000 per anno. Orientamento, questo, in base al quale l’indennizzo che risulterebbe liquidabile in caso di nuova valutazione sarebbe di Euro 1687,50 (per due anni e tre mesi di ritardo), inferiore quindi a quello di Euro 2000 già riconosciuto alla ricorrente dal decreto impugnato. La censura sul punto si palesa dunque inammissibile, per difetto di interesse.

5. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *