Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 13 ottobre 2010 della Corte di appello di Messina (che ha confermato la sentenza 15 gennaio 2007 del G.U.P. presso il Tribunale di Messina, di condanna per reati in tema di sostanze stupefacenti), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) La motivazione della Corte di appello.

La corte distrettuale, nel rispondere alle critiche del gravame, ha rilevato:

a) che nella fattispecie, al di là delle parziali ammissioni del S., già il dato ponderale (900 dosi di droga leggera e 20 di cocaina), risulta, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, straordinariamente sintomatico della fondatezza dell’ipotesi di accusa, poichè palesemente esorbitante rispetto alle esigenze correlate all’eventuale consumo personale;

b) che ulteriori e pregnanti elementi, comprovanti l’esistenza di una proficua ed intensa attività di spaccio, vanno individuati: nella differente qualità della droga rinvenuta nell’abitazione; nella predisposizione di singole dosi, disseminate in vari ambienti della casa; nella presenza di un bilancino, nonchè nell’accertato svolgimento di un’attività di coltivazione in forma tutt’altro che rudimentale, desumibile dalla presenza di piante;

c) che l’appunto, rinvenuto dai militari, contenente una lista di lettere, nomi propri e di cifre, va apprezzato come analitica rappresentazione dei rapporti economici che erano conseguiti dallo svolgimento dell’attività criminale . 2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo dell’affermazione della responsabilità, frutto di un erroneo percorso logico e senza che sussistessero "annotazioni di servizio" che provassero la ritenuta attività di spaccio.

Con un secondo motivo si lamenta l’assenza di una logica ed esauriente motivazione in punto di negazione dell’attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 senza tener conto dello stato di incensuratezza dei ricorrente, persona tossicodipendente e con problemi psichiatrici.

Ritiene la Corte che nessuno dei motivi di censura dedotti superi la soglia dell’ammissibilità a fronte della corretta, ampia e logica motivazione dei giudici di merito, i quali, con una doppia e conforme pronuncia, hanno individuato i profili indiscutibili della colpevolezza dell’accusato e le plurime fonti di tale ragionevole convincimento.

Le critiche in concreto formulate si risolvono infatti in una prospettata diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, laddove risulti, nella specie, come già detto, una struttura di giustificazione dell’affermata responsabilità, improntata a corretti parametri di valutazione della prova ed espressa con una motivazione congrua, adeguata e priva di incoerenze od illogicità inferenziali od espositive. Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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