T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 3027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame impugna il provvedimento in data 11 luglio 2011, con il quale la Commissione d’esame gli ha attribuito una votazione insufficiente per il superamento della prova.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca per opporsi all’accoglimento del gravame.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 27 ottobre 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta che la Commissione d’esame non ha provveduto alla verbalizzazione delle operazioni concernenti la prova orale. Tale omissione impedirebbe di verificare se la Commissione stessa si sia effettivamente attenuta alle prescrizioni normative che impongono di attenersi ai programmi scolastici e di interrogare il candidato in tutte le materie. Anzi a tale ultimo proposito il ricorrente afferma di non essere stato interrogato nelle materie di lingua e letteratura latina e storia; afferma inoltre che una conduzione dell’esame aderente alle disposizioni normative gli avrebbe consentito di conseguire la promozione posto che sarebbero bastati solo tre punti aggiuntivi per ottenere una votazione complessiva sufficiente.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, anche a seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione non ha dimostrato di aver proceduto ad una corretta verbalizzazione della prova orale sostenuta dal ricorrente.

Anzi dalla documentazione depositata in giudizio si evince chiaramente l’opposto, e cioè che la Commissione ha omesso di verbalizzare le materie sulle quali si è svolto il colloquio e le domande rivolte al candidato; tanto che solo in data 31 ottobre 2011, il presidente della Commissione stessa ha tentato di regolarizzare la vicenda formando una propria dichiarazione con la quale attesta, a posteriori, che le domande del colloquio sono state inserite in un programma informatico e producendo una stampa del relativo file.

E’ di tutta evidenza, però, che tale modo di procedere non può considersi corretto atteso che la semplice registrazione delle domande su un sistema informatico non equivale alla verbalizzazione delle stesse: solo la verbalizzazione (e quindi la stesura di un documento contestuale o comunque prossimo alle operazioni verbalizzate, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’organo collegiale) possiede quel valore certificativo necessario per attribuire legale certezza ai fatti riportati nel documento stesso.

In tal modo è stata dunque violata la disposizione contenuta nell’art. 19 dell’ ordinanza ministeriale n. 42 del 6 maggio 2011 che impone specificamente la verbalizzazione di tutte le attività fondamentali che caratterizzano la prova d’esame e dunque anche delle domande rivolte al candidato nella prova orale.

Per queste ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, in quanto dedotta in maniera del tutto generica (il ricorrente non allega neppure i fatti che costituirebbero fonte del lamentato danno).

La soccombenza reciproca induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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