T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in qualità di datore di lavoro di M.J.H., impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva revocato il nulla osta a suo tempo concesso all’assunzione del lavoratore extracomunitario perché aveva verificato che il provvedimento era stato rilasciato in esubero rispetto alle quote di ingresso stabilite per l’anno 2007 in quanto per la Provincia di Varese era prevista la possibilità di assunzione di 40 cittadini provenienti dal Bangladesh.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Il primo denuncia la violazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies L. 241\90 poiché non vi era nessuna ragioni di interesse pubblico per adottare un provvedimento di autotutela dal momento che l’errore nel valutare la nazionalità del lavoratore era stato commesso dall’amministrazione e non era previsto alcun indennizzo per la revoca disposta.

Non era stato dato inoltre all’interessata l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela impedendole una proficua partecipazione procedimentale.

Non si è tenuto conto infine dell’affidamento che si era ingenerato nella ricorrente per effetto del lungo lasso di tempo trascorso e l’instaurazione di un rapporto fiduciario con il dipendente.

Il secondo motivo lamenta una carenza di motivazione del provvedimento poiché esso va riferimento ad un errore di digitazione con il mouse del computer al momento della presentazione della domanda per via telematica, poi, però, sanato con la produzione dei documenti che correttamente indicavano l’esatta nazionalità del lavoratore da assumere.

L’errore era quindi da attribuirsi più ad una carenza di istruttoria che non ha un mero errore materiale della ricorrente.

Il terzo motivo contesta il superamento del termine per la conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta in violazione dell’art. 2 L. 241\90.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.06.2010 veniva respinta l’istanza cautelare per mancanza di periculum in mora.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e ciò consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Non può condividersi il richiamo contenuto nello stesso agli artt. 21 quinquies e 21 octies L. 241\90 poiché in realtà si tratta non di una revoca del provvedimento in senso tecnico e cioè per motivi di opportunità, ma di un annullamento di ufficio per motivi di legittimità e quanto al mancato avviso dell’avvio del procedimento la norma violata è l’art. 7 L. 241\90 e non l’art. 21 octies della stessa legge.

Di conseguenza ogni riferimento alla mancata previsione di un indennizzo contenuto nel motivo di ricorso è fuori contesto.

Ma se si esaminano nella sostanza le doglianze avanzate dalla ricorrente, emerge l’illegittimità del provvedimento sia per motivi di natura procedimentale che sostanziale.

Sotto il primo profilo non è stato dato l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela che essendo volto all’emanazione di un provvedimento discrezionale non può essere omesso non applicandosi in queste circostanze il secondo comma dell’art. 21 octies che consente di non annullare il provvedimento sia perché non siamo di fronte ad un’attività vincolata, sia perché l’amministrazione non ha dato prova che l’esito del procedimento non poteva essere diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento l’amministrazione non ha effettuato alcuna comparazione tra l’interesse pubblico a correggere l’errore commesso nell’applicazione della disciplina dei flussi con l’affidamento che si era ormai ingenerato nella ricorrente che, dopo aver atteso tre anni, era riuscita finalmente a stipulare con il lavoratore extracomunitario un rapporto di lavoro domestico che presuppone anche un rapporto di intuitus personae che non consente una facile rimpiazzo con altro lavoratore.

Il privilegiare il formale rispetto delle quote di ingresso a fronte di un interesse del privato quale quello sopra indicato soprattutto considerando che l’errore era stato cagionato in misura preponderante dall’incuria istruttoria dell’amministrazione, non sembra costituire un corretto utilizzo di quella discrezionalità che è propria dei provvedimenti di autotutela e che deve fare un appropriato uso del bilanciamento tra contrastanti interessi.

Il superamento per un’unità della quota di flusso dei cittadini provenienti dal Bangladesh in una situazione caratterizzata dalla presenza di un ampio numero di extracomunitari presenti in modo irregolare non sembra essere paragonabile quanto ad intensità dell’interesse pubblico ai disagi cui la ricorrente deve andare incontro per effetto dell’annullamento del nulla osta dopo oltre un anno dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento merita pertanto di essere annullato.

Avendo la ricorrente contribuito a cagionare l’emanazione del provvedimento impugnato avendo compilato in modo erroneo la richiesta di nulla osta, appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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