T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sulla produzione di documentazione proveniente da ditte che risultavano utilizzate da soggetti indagati per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso società non più operanti.

Il ricorso si fonda su due motivi il primo dei quali denuncia il difetto di motivazione dal momento che non ha giustificato le ragioni per cui non ha ritenuto valida la documentazione presentata se non per il fatto che vi era in corso un’indagine penale che non può condizionare l’azione amministrativa se non quando sia giunta a conclusioni attraverso sentenze passate in giudicato.

Il secondo motivo contesta la mancata valutazione di un fatto sopravvenuto quale l’assunzione presso una ditta regolarmente operante.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva respinta l’istanza di sospensiva.

Il ricorso è parzialmente fondato in accoglimento del secondo motivo.

Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di soggiorno con ditta diversa da quelle sottoposte ad indagini e l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la reale sussistenza di tale rapporto di lavoro perché avrebbe potuto condurre alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

Pertanto, sebbene non sia fondato il primo motivo dal momento che le società di cui il ricorrente aveva presentato la documentazione sono state oggetto di accertamenti circa la loro inesistenza da parte dell’amministrazione tanto è vero che l’indagine penale nasce proprio dal negativo riscontro di molte domande di permesso fondate sulla documentazione di tali società, non può escludersi che il ricorrente potesse aver diritto quanto meno alla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In conclusione, mentre va confermato il provvedimento nella parte in cui respinge la richiesta di concessione di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, deve essere annullato laddove ha contestualmente negato il rinnovo del permesso di soggiorno per incompletezza dell’istruttoria circa il nuovo rapporto di lavoro.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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