Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6825 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’avvocato M.G.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Firenze, in epigrafe indicato, che ha, in parziale accoglimento della sua domanda, riconosciuto la somma di Euro 1.000,00 a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento per correzione di errore materiale instaurato avanti al Tribunale di Lucca e proseguito avanti alla Corte di Cassazione, che l’ha definito con sentenza del 28 marzo 2008;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo ed il quarto motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge (art. 6, p.1 CEDU e L. n. 89 del 2001) nonchè del vizio di motivazione, nella parte in cui ha calcolato erroneamente la durata del processo in quattro anni e quattro mesi, anzichè in cinque anni e due mesi, considerando quale dies a quo la data del 12 dicembre 2003 anzichè quella esatta del 5 febbraio 2003;

che tali censure sono inammissibili, atteso che esse non integrano nè un’errata ricognizione dell’astratto contenuto delle norme di legge applicate nè una carente motivazione in fatto, bensì semmai un’errata percezione delle risultanze degli atti su un punto non controverso, da far valere con il rimedio processuale previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4;

ritenuto che con il secondo, terzo, quinto e sesto motivo si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge (art. 6, p.1 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 113 e 114 c.p.c., artt. 1223 e 1224 c.c.) nonchè del vizio di motivazione, nella parte in cui ha liquidato per due anni e 10 mesi di durata irragionevole l’importo di Euro 1000,00 – nel quale ha peraltro incluso illegittimamente gli interessi, in contrasto con i criteri normalmente adottati dalla Corte EDU e da questa Corte nonchè con motivazione insufficiente ed erronea riguardo alla concreta posta in gioco;

che tali censure sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono;

che infatti la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a Euro 350 circa per ogni anno di ritardo peraltro comprensiva degli interessi medio tempore maturati, ancorchè motivata dalla presunzione di una sofferenza affievolita dalla scarsa entità della concreta posta in gioco (la controversia riguardava la liquidazione delle spese di difesa in un procedimento per correzione di errore materiale), non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base Europeo di Euro 1000 per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di Euro 750 per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte Europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato (restando assorbiti il settimo e ottavo motivo relativi alle statuizioni sulle spese), e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito alla stregua dei criterii indicati, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un’equa riparazione per la durata irragionevole di anni due e mesi dieci pari a Euro 2.000,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo, conformemente all’orientamento costantemente seguito da questa Corte;

ritenuto infine che le considerazioni esposte nel decreto impugnato (non opposizione della Amministrazione alla domanda) giustificano la compensazione parziale, nella misura di due terzi, delle spese del giudizio di merito; e che altrettanto deve disporsi per questo giudizio di cassazione (tenuto anche conto della parziale inammissibilità del ricorso); che la residua quota di un terzo delle spese di entrambi i giudizi liquidata come da dispositivo tenuto conto dell’importo riconosciuto – deve porsi a carico della Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2000,00 con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. Compensa tra le parti per due terzi le spese di entrambi i gradi e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della residua quota di un terzo che liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 267,00 (di cui Euro 148 per onorari ed Euro 103 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nell’importo complessivo di Euro 200,00 (di cui Euro 165 per onorari), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge.

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