T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla mancanza di redditi idonei a garantire il mantenimento oltre che sulla commissione di alcuni reati che,sebbene non rientrino tra quelli che la legge considera ostativi per concedere il rinnovo venivano giudicati sintomatici di una certa pericolosità sociale.

Il primo dei tre motivi di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, D.lgs. 286\98 in quanto l’inesistenza del rapporto di lavoro è stata ritenuta solo sulla base di una denuncia del datore di lavoro e non del ricorrente senza che vi sia stato alcun accertamento penale di responsabilità, non tenendo conto che il rapporto di lavoro è in realtà proseguito fino ad un illegittimo licenziamento successivamente al quale egli ha cercato una nuova occupazione ricevendo solo promesse in tal senso subordinate all’ottenimento del rinnovo del permesso.

Il secondo motivo contesta la incompleta motivazione circa le cause per cui è stato ritenuto inesistente il rapporto di lavoro e cioè per il fatto della mancata produzione da parte della società delle dichiarazioni dei redditi successivamente all’anno 2003.

Il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 9 D.lgs. 286\98 poiché in virtù della presenza del ricorrente in Italia dal 1996 lo stesso deve essere considerato un soggiornante di lungo periodo non privo di un reddito almeno pari all’assegno sociale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

In relazione alla s.r.l. R. sono stati svolti accertamenti anche in relazione alla posizione di altri extracomunitari ed è emerso che la società era inesistente presso lo stabile dove aveva la sede legale ed inoltre il commercialista dell’amministratore della società non era mai stato in grado di produrre documentazione che attestasse la reale esistenza della società; infine la mancanza di posizione contributiva ed assicurativa presso INPS ed INAIL e l’assenza di dichiarazioni fiscali successivamente all’anno 2003 sono indici sintomatici dell’utilizzazione di tale soggetto giuridico al solo scopo di produrre documentazione attestante fittizi rapporti di lavoro per favorire l’immigrazione clandestina.

Tali considerazioni comportano l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Quanto alla presunta condizione di soggiornante di lungo periodo che il ricorrente rivendica, non è sufficiente la mera circostanza che la presenza del cittadino extracomunitario nel nostro paese risalga ad oltre cinque anni dovendosi integrare le altre condizioni.

Pertanto fin quando non vi è una valutazione da parte dell’amministrazione circa l’esistenza dei presupposti per la concessione del permesso ex art. 9 D.lgs. 286\98 non vi sono le condizioni per applicare lo status giuridico connesso a tale riconoscimento.

Oltretutto il ricorrente non ha affatto documentato di aver conseguito redditi in misura superiore all’assegno sociale.

Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese di giudizio per equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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