Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.F. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 28.01.2011, del GIP presso il Tribunale di Pisa con cui è stata rigettata la richiesta di restituzioni in termini.

Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il GIP ha ritenuto non meritevole d’accoglimento la richiesta ex art. 462 c.p.p. di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 1128/2010 del 25.10.2010, adducendo il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 1, ritenendo, erroneamente, che l’opponente non abbia potuto rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore.

Si argomenta che il GIP ha malamente interpretato la richiesta del condannato che era quella di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per non avere avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, ancorchè la relativa notifica fosse stata eseguita presso il domicilio dichiarato nel verbale di accertamenti urgenti di cui all’art. 354 c.p.p., comma 3.

E, invero, si deduce che il B., appuntato paracadutista presso il 1^ reggimento carabinieri Tuscania di Livorno, ha documentato di trovarsi, a partire dalla terza decade del mese di novembre 2010, in missione in Afghanistan presso la base (OMISSIS) del Contingente italiano. Solo in data 8.01.2011 è venuto a conoscenza del decreto penale emesso nei suoi confronti da parte dei suoi genitori che si sono recati presso la sua abitazione di (OMISSIS), per effettuarvi alcuni lavori di manutenzione, e nell’occasione ritiravano il plico presso l’Ufficio postale contenete il decreto penale, dopo aver rinvenuto nella cassetta delle lettere l’avviso di deposito del plico giacente presso l’ufficio postale.

Pertanto, poichè il termine per proporre l’istanza di restituzione in termini nell’ipotesi prevista dall’art. 175 c.p.p., comma 2, è di trenta giorni la richiesta è stata presentata tempestivamente.

Con parere scritto il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

Con memoria depositata tempestivamente il ricorrente, nell’illustrare i motivi già addotti con altre argomentazioni, ha ribadito la richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, emerge con tutta chiarezza dal tenore dell’istanza di restituzione in termini, in ragione delle giustificazioni apportate e documentate, che il ricorrente non aveva avuto effettiva conoscenza della notifica del decreto penale di condanna a suo carico e che, quindi, l’ipotesi è quella prevista dall’art. 175 c.p.p., comma 2.

Ne deriva che, dovendo, pertanto trovare applicazione il termine decadenziale di trenta giorni (e non di dieci previsto dal 1 comma del, citato articolo) di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, la richiesta doveva essere ritenuta tempestiva (il ricorrente ha avuto conoscenza del decreto penale in data 8 gennaio 2011 e l’istanza di restituzione in termini è stata presentata il 25 gennaio 2011).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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