T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3018

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sull’esistenza di una condanna per reato ritenuto ostativo oltre che sulla mancanza di una sufficiente provvista di mezzi economici per garantire il mantenimento.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta l’eccesso di potere per aver fondato un giudizio di pericolosità sulla commissione di un reato di modesto allarme sociale commesso dal ricorrente per garantire un sostentamento alla propria famiglia.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4.11.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Nonostante in tempi recenti è stato dubitato dell’attuale esistenza del reato, per il quale a suo tempo il ricorrente è stato condannato, per effetto di un abolitio criminis che si sarebbe verificata all’esito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, il provvedimento merita di essere confermato relativamente all’altro aspetto posto a fondamento del diniego impugnato.

Il ricorrente non ha infatti dimostrato la disponibilità di un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale che integra uno dei requisiti per ottenere il permesso per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 T.U. Imm.

In mancanza di un reddito sufficiente il permesso non avrebbe potuto essere concesso a prescindere di ogni valutazione circa la rilevanza del precedente penale e pertanto il ricorso deve essere respinto.

Ragioni di equità sostanziale suggeriscono di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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