T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano i due provvedimenti contestuali ed aventi l’identico contenuto con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia dal momento che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona aveva fatto presente che non sussistevano più le ragioni per il mantenimento di detti permessi.

I ricorrenti sono due coniugi erano stati trovati in possesso di due permessi di soggiorno falsi ottenuti in buona fede ed avevano dato un contributo all’indagine tesa a smantellare l’organizzazione che rilasciava i falsi documenti utili per reperire una stabile occupazione.per questa ragione avevano ottenuto un permesso per motivi di giustizia che non era stato rinnovato con i provvedimenti impugnati.

Il ricorso è articolato su tre motivi.

Il primo denuncia la mancata traduzione del provvedimento in un lingua conosciuta dai ricorrenti.

Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione poiché il diniego è fondato su una motivazione per relationem senza che sia stato fornito il documento in cui la stessa è contenuta.

Il terzo motivo censura la mancata considerazione del contributo offerto alle indagini in qualità di parti lese anche al fine di concedere un permesso ad altro titolo dal momento che almeno il marito lavorava regolarmente tramite un’agenzia per il lavoro interinale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7.10.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

La mancata traduzione dei provvedimenti in una lingua conosciuta dai ricorrenti può costituire causa giustificativa di una remissione in termini per la presentazione del ricorso, circostanza che non si è verificata dal momento che gli stessi hanno potuto tempestivamente adire la via giudiziaria, ma non motivo di invalidità del provvedimento.

Il secondo motivo non è fondato poichè la motivazione del provvedimento non è contenuta nella nota della Procura ma è costituita proprio dal riferimento all’esistenza di una comunicazione della procura circa la non necessità dell’ulteriore permanenza in Italia dei ricorrenti per motivi di giustizia.

Il permesso per motivi di giustizia è legato, oltre che all’esigenza di indagini per particolari tipi di reato, all’indispensabilità della permanenza dell’extracomunitario per la prosecuzione del procedimento penale.

La valutazione circa tale indispensabilità non può che essere dell’Autorità giudiziaria per cui quando la stessa comunica che essa è venuta meno, l’autorità amministrativa non può che prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso.

Anche il terzo motivo non è fondato in quanto il permesso di soggiorno per motivi di giustizia non può essere convertito in altro tipo di permesso: esso infatti è rilasciato a soggetti che in virtù della normativa sull’immigrazione dovrebbero essere espulsi, soprassedendo momentaneamente a tale allontanamento per non pregiudicare le esigenze di accertamento processuale.

Quando le necessità ai fini di giustizia vengono meno riprende efficacia il provvedimento di allontanamento che nel caso di specie era giustificato dal fatto che i ricorrenti non avevano mai ottenuto un regolare permesso di soggiorno.

Il ricorso deve essere pertanto respinto con compensazione delle spese per ragioni di equità sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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