Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39265

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.I. ricorre in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe di applicazione, nei suoi confronti, della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Denuncia violazione di legge per: a) omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata alla quale era stata espressamente subordinata la richiesta di patteggiamento; b) omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e sua rateizzazione, prevista nel patto; c) carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti che si indicheranno, e comunque il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Invero, il primo motivo va disatteso in quanto dagli atti non emerge che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata richiesta e che alla stessa fosse stata subordinata l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..

Diversamente, per quanto riguarda la richiesta di conversione della pena e di rateizzazione della stessa essa è stata inclusa nel patto ed il giudice non ne ha dato conto.

Quanto al terzo rilievo esso è altresì fondato.

Invero, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potete discrezionale sul punto (confr. Cass. Pen. Sez. 4, 14 settembre 1996, n. 8439).

Nel caso di specie, sebbene la violazione amministrativa sia accessoria ad un reato la cui gravità è rilevabile oggettivamente, essendo stato contestato all’imputato un elevato tasso alcolico, le ragioni che hanno indotto il giudice ad irrogare il massimo del termine della sospensione della patente di guida comunque, anche se in maniera sintetica, dovevano essere esplicitate.

In ragione di tanto deve ritenersi venuto meno l’accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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