T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3015

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in precedenza concesso per lavoro subordinato per mancata allegazione di documentazione che dimostrasse l’esistenza di una valida attività lavorativa.

A tal fine faceva presente di aver lavorato in precedenza quale muratore per la T. s.r.l. e di aver poi aperto nel 2004 un’impresa individuale per svolgere la medesima attività; purtroppo a causa della negligenza del suo commercialista non venivano presentatele dichiarazioni dei redditi fino al 2007, ma solamente nel 2008 veniva presentata la dichiarazione per il 2007 con un volume di affari apri a Euro 6.000.

Nell’unico motivo di ricorso eccepisce la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il diniego è stato motivato sulla base dell’insufficienza del reddito dichiarato per garantire il suo mantenimento in Italia, senza tener conto che fino ad oggi dal 2004, il ricorrente ha svolto l’attività di impresario edile producendo redditi superiori all’importo dell’assegno sociale minimo ed idonei a garantire il suo mantenimento in Italia non avendo familiari a carico.

La Questura avrebbe dovuto tener presente i dati derivanti dalla dichiarazione del redditi relativa al 2007 ed il volume di affari conseguito nel 2008 come elementi sopravvenuti.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione prodotta è risultato che il ricorrente dispone di redditi sufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza che non abbia prodotto tempestivamente tutta la documentazione è dipesa anche dalle vicissitudini in cui si è trovato a a causa della condotta omissiva del suo commercialista e ciò può giustificare un ritardo nella produzione che fa ritenere opportuno un annullamento del provvedimento impugnato allo scopo che la Questura possa riesaminare la documentazione prodotta per verificare la sua idoneità a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno tenuto conto oltretutto che trattasi di extracomunitario presente nel nostro territorio da circa vent’anni senza aver mai dato adito a problemi di sorta.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato emesso per la mancata produzione della documentazione appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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