T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che era stato assunto in virtù dell’emanazione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano per un reato in materia di stupefacenti.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 9 D.lgs. 286\98, la carenza di motivazione e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento della causa, illogicità e irrazionalità manifesta.

Viene censurata il mancato rilascio di un permesso di altro tipo che deve accompagnare la revoca del permesso ex art. 9 T.U. Imm. tutte le volte che, come nel caso di specie, non sia disposta l’espulsione; la Questura infatti ha riservato all’esito del giudizio penale il rilascio di altro tipo di permesso.

Viene altresì censurato il giudizio di pericolosità e la riconduzione del ricorrente tra le categorie indicate dalla L. 1423\56 formulato sulla base di un unico episodio peraltro ancora nella fase delle indagini preliminari, senza nessuna ponderazione come richiesto dalla norma con la durata del soggiorno nel territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo che nel caso in esame risale ormai a diverso tempo indietro considerando che il permesso ex art. 9 era stato già rilasciato nel 2005.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva respinta l’istanza cautelare con ordinanza riformata però dal Consiglio di Stato con provvedimento del 2.12.2008 dal momento che non era stata effettuata la ponderazione richiesta dalla norma ai fini della possibilità di concedere un permesso di altro tipo.

Il ricorso è fondato.

La revoca non poteva essere disposta sulla base della sola esistenza di una misura cautelare a carico del ricorrente poiché il terzo comma dell’art. 9 D.lgs. 286\98 prevede che debba esservi una sentenza di condanna anche non definitiva per procedere all’atto di autotutela (vedasi sul punto TAR Veneto 1440\2006).

Inoltre nel caso di revoca non accompagnata da un provvedimento di espulsione deve essere rilasciato ai sensi della stessa norma un altro tipo di permesso di soggiorno.

La fondatezza del primo motivo di ricorso esime dalla valutazione dell’ulteriore motivo essendo sufficiente a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato.

La Questura potrà nuovamente valutare la possibilità di revocare il permesso ex art. 9 citato solo se nel frattempo sia intervenuta una sentenza di condanna a carico del ricorrente avendo cura di rilasciare un altro tipo di permesso, laddove tale condanna sia stata emessa, tenendo conto del grado di inserimento sociolavorativo dell’interessato.

Le spese possono esse compensate in virtù del diverso esito del giudizio cautelare rispetto alla sentenza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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