T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3012

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava la delibera indicata in epigrafe nella parte in cui aveva disposto che la società controinteressata che gestiva il servizio di trasporto gas poteva procedere alla chiusura di un punto di riconsegna su richiesta dell’Utente e cioè della stessa E. s.p.a. solo laddove fosse presente anche un incaricato del Cliente Finale il cui punto di riconsegna va chiuso che dichiarai di aver messo in sicurezza l’impianto di proprietà del cliente finale.

Per comprendere quale sia la materia del contendere è necessario premettere che, in attuazione dell’art. 24 D.lgs. 164\2000, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas aveva fissato i criteri per l’accesso a parità di condizioni di tutti gli utenti e l’imparzialità nella gestione del servizio ed aveva poi verificato la coerenza tra tali criteri e il Codice di Rete che il medesimo art. 24 imponeva a tutte le società che gestivano reti di trasporto del gas di adottare.

I criteri generali erano stati fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 137\02 e la società controinteressata aveva adottato un proprio codice di rete che poi aveva sottoposto all’Autorità per la verifica.

Successivamente aveva fatto la stessa cosa in relazione alle proposte di modifica di detto Codice e l’Autorità aveva pubblicato sul sito internet la comunicazione dell’avvio del procedimento per la verifica e la società ricorrente aveva espresso il proprio dissenso sulla richiesta della società controinteressata.

La regolamentazione che l’E. s.p.a. ritiene lesiva dei suoi interessi attiene alle modalità di distacco dalla rete di distribuzione per quei clienti finali, che non passano attraverso reti di distribuzione locale, nei confronti dei quali deve essere interrotta la fornitura di gas o perché il contratto con l’E. ha cessato i suoi effetti o per morosità.

La richiesta presenza di un addetto del cliente finale per poter procedere alle operazioni di distacco, quando cessa il diritto a ricevere la fornitura di gas, attraverso un’operazione tecnica denominata discatura, genera dei ritardi dovuti alla necessità di ottenere tale presenza.

Tale nuova procedura fu prima oggetto di un documento pubblicato dalla S.R.G. sul proprio sito internet e poi oggetto di una richiesta all’Autorità che ha condotto all’emanazione della Delibera impugnata.

In passato, secondo la prima versione del Codice di rete, era sufficiente comunicare nelle forme previste o attraverso una dichiarazione congiunta dell’Utente (E. s.p.a.) e del Cliente Finale o attraverso un’autocertificazione dell’Utente e previa comunicazione da parte del Trasportatore (S.R.G.) della data e dell’orario dell’operazione di discatura si sarebbe proceduto alla stessa alla presenza di un rappresentante dell’Utente che si era premurato di avvertire il Cliente Finale del momento del distacco della fornitura.

La nuova procedura consente facili comportamenti dilatori al cliente Finale moroso che non ha alcun interesse a favorire l’effettuazione delle operazioni di discatura, ragion per cui o non presenzierà al momento fissato dal Trasportatore per l’operazione tecnica o non rilascerà la dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza dell’impianto.

Per superare tali comportamento ostruzionistici la società ricorrente si è vista costretta ad esperire in più occasioni ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per superare l’empasse, ottenendo dei provvedimenti che avevano consentito di portare a termine l’operazione di cessazione della fornitura non più spettante al Cliente Finale.

L’accoglimento dei ricorsi in questione era avvenuta poiché l’E. s.p.a. aveva dimostrato che la mancata collaborazione del cliente finale rende impossibile attuare gli strumenti di tutela contrattuale previsti nei contratti di fornitura e che consentono di non continuare ad adempiere la prestazione verso il cliente che non paga il corrispettivo della stessa; una prosecuzione della fornitura dopo che si era verificata una morosità non faceva che aumentare l’entità di crediti che spesso si rivelavano di difficile esigibilità.

L’effetto di simili inconvenienti sul bilancio della società erano crescenti poiché a partire dal 2004 gli interventi che si erano rivelati inattuabili almeno una volta erano sempre aumentati di anno in anno.

Ciò premesso, la società ricorrente articolava due motivi di ricorso.

Il primo denuncia l’incompetenza e la contraddittorietà con la delibera 193\00 del 18.10.2000 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Il Codice di rete della società controinteressata non può ledere le prerogative contrattuali della società ricorrente dovendo rimanere estranea ai rapporti tra l’Utente e il Cliente finale.

Inoltre l’Autorità in base alla delibera 193\00 ha il potere di verificare il contenuto dei contratti conclusi dalle imprese del gas con i clienti finali e non ha mai mosso obiezioni alla regolamentazione contenuta in detti contratti.

Se queste prerogative dell’impresa del gas sono state a suo tempo ritenute legittime non si vede perché con la delibera impugnata l’Autorità debba consentire a S.R.G. di porre un ostacolo grave all’esercizio di tali prerogative.

Il secondo motivo lamenta l’illegittimità ed eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità e l’illegittimità per violazione delle norme e dei principi espressi nel D.lgs. 164\00 in tema di coerenza del sistema gas.

L’illogicità nasce per il fatto che le modifiche adottate dal Codice Rete servono solo a garantire la società trasportatrice da eventuali responsabilità verso il cliente finale con sacrificio dell’esercizio delle legittime facoltà contrattuale possedute dall’E. s.p.a.

Non è vero che a fondamento della modifica contestata vi siano situazioni di sicurezza degli impianti poiché quando S.R.G. deve interrompere la fornitura per esigenze di manutenzione della rete prevede che l’Utente avverta il cliente finale, ma non pretende la presenza di quest’ultimo né la dichiarazione di messa in sicurezza degli impianti; l’avviso serve per favorire la sua presenza, ma al cliente finale viene comunicato che si procederà anche in sua assenza declinando ogni responsabilità laddove l’interruzione determini danni agli impianti del cliente finale.

D’altronde nel caso di richiesta dell’Utente di distaccare dalla rete un cliente finale non vi possono essere responsabilità per danni né per l’Utente né per il trasportatore poiché il cliente finale è tempestivamente avvisato del momento in cui si effettuerà il distacco, in virtù di un potere legittimamente riconosciuto all’Utente dal contratto, e quindi è messo in condizione di mettere in sicurezza l’impianto.

La mancanza di responsabilità del trasportatore è poi stata già affermata da un precedente di questo Tribunale nella sentenza 2643\04 su ricorso presentato dall’E. s.p.a. su altre previsioni del Codice di Rete della S.R.G..

Peraltro l’esenzione da ogni responsabilità che non derivi dall’esecuzione tecnica del distacco è già prevista nel codice di rete laddove afferma che: " Fatti salvi gli aspetti tecnici, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l’Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all’operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.".

In conclusione delle argomentazioni del secondo motivo, l’E. afferma che in virtù delle disposizioni contestate vi è la possibilità che i clienti finali prelevino gas prescindendo dall’esistenza di un valido contratto di somministrazione con un qualsiasi utente semplicemente non presentandosi al momento dell’operazione di discatura.

Il fatto che un fatto del genere possa continuare a tempo indeterminato dimostra l’irragionevolezza della fattispecie e la sua contrarietà ai principi ispiratori della disciplina che ha liberalizzato il mercato del gas prevedendo tra l’altro la separazione societaria delle imprese di trasporto da quelle fornitrici, ma non certo per favorire la conseguenza che la somministrazione del gas possa prescindere da regolari rapporti contrattuali.

Si costituiva in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che chiedeva il rigetto del ricorso.

La difesa erariale faceva presente che la scelta di accogliere le richieste della società addetta al trasporto del gas era dovuta ai rischi connessi all’effettuazione dell’operazione di discatura senza la presenza del cliente finale che abbia messo in sicurezza l’impianto.

Infatti si porrebbero sempre rischi per la sicurezza degli operai addetti all’operazione per conto della Snam e talvolta rischi per l’incolumità pubblica quando gli impianti industriali utilizzino materiali potenzialmente nocivi per la sicurezza pubblica.

Si costituiva in giudizio la S.R.G. che concludeva per il rigetto del ricorso.

La società controinteressata contestava l’affermazione contenuta nel ricorso per cui le ragioni della modifica del Codice di rete accolta dalla delibera impugnata andrebbero ricercate nella volontà di evitare di incorrere in responsabilità per danni nei confronti del cliente finale.

In realtà la motivazione delle richieste della S.R.G. va ricondotta ad esigenze di sicurezza nell’effettuazione della operazione di discatura e di pubblica incolumità per quanto riguarda la necessità di accertare che i processi produttivi siano stati correttamente interrotti per evitare l’immissione in aria o in acqua di sostanze nocive per l’ambiente o fenomeni di rischio per gli operai all’interno dell’impianto produttivo.

All’udienza del 7.2.2011 il Collegio disponeva una c.t.u. per verificare se la presenza di un addetto del cliente finale fosse indispensabile per agire in condizioni di sicurezza e per conoscere quali potevano essere le conseguenze di un’interruzione della fornitura del metano sugli impianti del cliente finale.

All’esito del deposito della c.t.u. la causa andava in decisione all’odierna udienza.

Appare innanzitutto necessario riportare le conclusioni cui è giunto il c.t.u. per poi svolgere le conseguenti considerazioni sulla legittimità della prescrizione contestata nella delibera impugnata.

Il consulente ha affermato che la presenza dell’addetto del cliente finale non è necessaria in particolare laddove il trasportatore si sia premunito di mettere una valvola a valle del punto di riconsegna ed all’interno dell’area PIDA (Punto di Intercettazione con Disaggio di Allacciamento) che costituisce il luogo dove avviene la discatura e nel quale deve operare esclusivamente personale della società trasportatrice del gas.

Laddove non vi sia una valvola di intercettazione a valle normalmente avverrà che la diminuzione di pressione avvenuta per effetto della chiusura della valvola di intercettazione a monte che impedisce l’ulteriore afflusso di gas nell’impianto del cliente finale vi sarà una distacco automatico dalla rete per effetto di riduttori di pressione del tipo " fail to close ".

In ogni caso anche laddove non vi siano dispositivi di tale tipo e in mancanza di una valvola a valle all’interno del PIDA, l’unica conseguenza sarà una maggior durata delle operazioni di discatura perché bisognerà attendere che si svuoti dal gas presente non solo il piccolo tratto di tubazione tra la valvola di intercettazione a monte e quella a valle, ma anche tutta o parte della tubazione dell’impianto del cliente finale.

Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti del cliente finale che costituiva la seconda parte del quesito posto al c.t.u. questi ha fatto presente che l’interruzione della fornitura si può verificare per varie cause tra cui ad esempio la necessità di fare manutenzione sulla rete.

In questi casi il cliente finale viene avvertito e potrà prendere ogni precauzione per evitare inconvenienti sul funzionamento dell’impianto.

Vi possono essere anche interruzioni improvvise per cause accidentali e non programmabili ed in questo caso non è possibile valutare le conseguenze sui singoli impianti perché variano a seconda delle caratteristiche di ognuno di essi.

Per prevenire ciò gli impianti sono normalmente dotati di dispositivi che garantiscono un distaccamento automatico dalla rete quando si verificano interruzioni dell’alimentazione.

Volendo riassumere il senso delle conclusioni del c.t.u. si può affermare che l’effettuazione delle operazioni di discatura non comporta problemi per la sicurezza di coloro che la effettuano e di norma non dovrebbe comportare conseguenze neanche per l’impianto del cliente finale se costruito secondo regole corrette sul piano tecnico e cioè in presenza di presidi che entrino in funzione in caso di interruzione della fornitura che può avvenire anche per cause accidentali e che pertanto deve essere messa in conto nel progettare un impianto siffatto.

All’esito della consulenza le cui conclusioni sono state sopra esposte, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Innanzitutto se è vero quanto sostenuto dalla difesa erariale circa le ragioni che giustificano l’esistenza della prescrizione contesta nel Codice di Rete approvato con la delibera impugnata e cioè che si voleva garantire la sicurezza nell’effettuare l’operazione di discatura attraverso la necessaria presenza di un addetto del cliente finale, non si capisce per quale ragione un’analoga previsione non si trovi nei codici di rete di altre imprese di trasporto del gas.

Parimenti pertinente sul punto è l’osservazione della società ricorrente circa il fatto che non è richiesta la presenza dell’addetto del cliente finale quando l’interruzione della fornitura avvenga momentaneamente per esigenze di manutenzione dell’impianto o comunque per necessità tecniche dell’impresa trasportatrice.

Una simile difformità di comportamenti in situazioni analoghe indice a dubitare sulla validità della ragione posta a fondamento della prescrizione contestata.

Inoltre non va dimenticato che l’Utente (cioè la società ricorrente) si assume tutte le responsabilità per l’operazione di discatura esonerando il Trasportatore (cioè la società controinteressata)da eventuali richieste risarcitorie a qualunque titolo da parte del cliente finale o di terzi.

Tale esonero contenuto nella formulazione del Codice di Rete precedente alla contestata modifica era previsto " fatti salvi gli aspetti tecnici ".

La società trasportatrice fa discendere da tale inciso la sua responsabilità relativamente all’effettuazione dell’operazione sul piano tecnico con la conseguente possibilità di scegliere le modalità più idonee per effettuare la discatura in sicurezza.

Se la possibilità di stabilire le modalità esecutive fosse già implicitamente contenuta nella precedente versione del codice di rete non si vede quale fosse la necessità della modifica.

Appare pertanto più logico interpretare la clausola eccettuativa come una previsione di responsabilità per l’impresa trasportatrice solamente in riferimento alla corretta esecuzione tecnica dell’operazione.

Inoltre le clausole del contratto tra l’utente ed il cliente finale erano state oggetto di analisi da parte dell’Autorità ai sensi della delibera 193\2000 che prevede la trasmissione dei documenti contrattuali sottoscritti tra le imprese venditrici del gas ed i clienti idonei senza che la stessa sollevasse obiezioni circa il contenuto delle stesse.

E’ pertanto pienamente legittima la clausola che consente l’interruzione della fornitura che altro non è che l’applicazione del generale principio di cui all’art. 1460 c.c. che "inadimplenti non est adimplendum " ripreso anche in relazione ai contratti di somministrazione dall’art. 1565 c.c. che si limita ad aggiungere che non può essere interrotta la fornitura se l’inadempimento è di lieve entità.

Il problema particolare che si pone nel caso di specie è che la cessazione della fornitura del gas non può avvenire per mera volontà del venditore per le caratteristiche tecniche della fornitura che richiedono necessariamente l’intervento di un soggetto terzo e cioè il trasportatore.

Non a caso questi dovendo solo materialmente assicurare l’interruzione non debba rispondere sotto altro profilo che quello dell’esecuzione materiale dell’operazione.

Non può essere inoltre condiviso quanto sostenuto dall’impresa controinteressata e cioè che, in mancanza di una collaborazione del cliente finale moroso, l’ordinamento consente all’utente di chiedere al giudice con provvedimenti di urgenza di ottenere la necessaria collaborazione della controparte contrattuale.

Non appartiene alla fisiologia dei rapporti economici che per poter esercitare una facoltà contrattuale liberamente sottoscritta dalle parti sia necessario l’intervento del giudice.

Ciò sarebbe indispensabile solo laddove esistessero delle imprescindibili ragioni di sicurezza che non consentissero di intervenire senza la collaborazione del cliente finale.

Ma all’esito della consulenza secondo quanto riportato in precedenza non vi sono ragioni di sicurezza per coloro che effettuano l’operazione di discatura, mentre per quanto attiene agli impianti gli stessi sono normalmente forniti di dispositivo idonei a garantire una disattivazione dell’impianto quando venga a mancare la fornitura di energia.

Ma anche laddove per cattiva progettazione dell’impianto medesimo non vi fossero tali dispositivi, non bisogna dimenticare che l’operazione di discatura non viene effettuata a sorpresa ma congruamente preannunciata al cliente finale che ha tutto il tempo necessario per predisporre ogni accorgimento utile per impedire conseguenze al suo impianto per la cessazione della fornitura.

Oltretutto la presenza dell’addetto del cliente finale offre solo garanzie formali circa la presenza di una condizione di sicurezza per l’impianto utilizzatore della fornitura.

L’impresa trasportatrice, infatti, non è in condizione di verificare che l’interruzione della fornitura all’esito della operazione di discatura non produca danni.

Ed allora è evidente che la presenza dell’addetto del cliente finale è solamente garanzia di esonero di responsabilità poiché nulla potrebbe pretendere il cliente finale qualunque inconveniente si verificasse dopo che un suo addetto ha assicurato che si poteva effettuare l’operazione di discatura in condizioni di sicurezza.

Non risponde ad un principio di proporzionalità, in assenza di pericoli per l’incolumità di chi effettua l’operazione di interruzione della fornitura, costringere l’impresa somministrante a ricorrere costantemente al giudice nei casi in cui il cliente moroso adottasse un comportamento ostruzionistico non inviando un proprio addetto a partecipare alle operazioni di discatura.

L’esistenza di possibili rischi non escludibili in astratto per l’impianto finale non può essere causa di impedimento dell’interruzione della fornitura in quanto il cliente finale è messo perfettamente in condizione di evitare qualunque inconveniente essendo congruamente preavvertito del momento in cui l’operazione sarà effettuata per cui deve ritenersi responsabile di qualunque inconveniente derivi dalla mancata adozione di quelle precauzioni volte a scongiurare eventi negativi per la sicurezza.

Deve pertanto essere annullata la delibera 268\2005 relativamente all’approvazione della proposta di modifica nr. 69 del 4.4.2005 che ha previsto l’obbligatoria presenza di un addetto del cliente finale alle operazioni di discatura in quanto non sussistono ragioni di sicurezza che rendano indispensabile tale presenza

Le spese, ivi compreso il compenso del c.t.u. che sarà definito con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e la S.R.G. S.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. per ciascuna ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, oltre al pagamento in solido tra loro del compenso al c.t.u. che verrà liquidato con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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