T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per l’esistenza di una condanna a suo carico in relazione a reato ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia l’illegittimità del provvedimento per non essere ancora la condanna passata in giudicato e perché non si è tenuto conto di fattori sopravvenuti e del fatto che il ricorrente è presente in Italia dal 1988 senza aver dato luogo a problemi di sicurezza pubblica; inoltre nonostante la condanna trattiene normali relazioni con la ex moglie e buoni rapporti con la figlia minore.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa anche quando come nel caso di specie si tratta di una sentenza non definitiva.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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