Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 31-10-2011, n. 39291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V., in qualità di persona offesa, con il presente ricorso impugna il provvedimento con cui il G.u.p., nel corso dell’udienza preliminare, ha rigettato la sua richiesta di costituzione come parte civile nel processo a carico di D.M. R. per il reato di cui all’art. 328 c.p., conclusosi con la sentenza del 3 giugno 2010, anch’essa oggetto di impugnazione, emessa in seguito a giudizio abbreviato.

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile in quanto l’ordinanza di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall’imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perchè il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi (v., Sez. Un., 19 maggio 1999, n. 12, Pediconi; Sez. 2, 12 marzo 2003, n. 30045, Orsini; Sez. 1, 8 novembre 2007, n. 4060, Sommer).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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