T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno all’esito della procedura di emersione ex D.L. 78\2009 poiché era emersa la commissione di reati ostativi alla concessione della sanatoria.

Nell’unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 1 ter, comma 13, D.L. 78\2009 poiché non si è tenuto conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali sull’ostatività dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 381 c.p.p. (in merito vengono citati T.R.G.A. Trento ordinanza dl 13.5.2011 e Consiglio di Stato ordinanza 3628/2011)

Nel caso della condanna subita dal ricorrente per il reato di cui all’art. 582 c.p. era stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 585 c.p. era stata concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione, oltre a duna condanna al minimo edittale senza che al momento della commissione del rato fosse stato disposto l’arresto facoltativo non sussistendo i presupposti di cui al quarto comma dell’art. 381.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

I precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrenti non comprovano la tesi da lui sostenuta: nel caso esaminato dal T.R.G.A. Trento si trattava della commissione di un reato in epoca successiva alla presentazione della domanda di emersione e quindi fuori della previsione espressa della norma che prevede le cause ostative alla sanatoria che non può che essere di stretta interpretazione; quanto all’ordinanza del Consiglio di Stato la stessa afferma esattamente il contrario di quanto affermato dal ricorrente in quanto in essa si sostiene che "la legge va interpretata nel senso che l’effetto preclusivo deriva dal fatto oggettivo che sia stata pronunciata una sentenza penale per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., e per i quali dunque sia previsto l’arresto facoltativo in flagranza, restando irrilevante che nella specie l’arresto in flagranza vi sia stato o meno, e altresì che vi fossero o meno in concreto elementi tali da giustificare, in ipotesi, tale arresto".

Le considerazioni svolte dal ricorrente non hanno alcun pregio poiché la ritenuta ostatività dipende secondo l’art. 1 ter, comma 13, D.L. 78\2009 esclusivamente dall’esistenza di una sentenza di condanna per un reato riconducibile all’astratta previsione di cui all’art. 381 c.p.p. senza che abbiano alcuna rilevanza le caratteristiche in concreto di tale condanna.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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