T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ritenendo che la documentazione relativa al rapporto di lavoro fosse non veritiera tanto da comportare una denuncia dello straniero per il reato di cui all’art. 5,comma 8 bis, D.lgs. 286\98.

Nell’unico motivo di ricorso si censura la circostanza che la presentazione della documentazione poi sequestrata sia stata ritenuta un reato poiché essa era frutto di una truffa posta in essere nei confronti del ricorrente che aveva effettivamente lavorato presso un’impresa edile non conoscendo esattamente la reale denominazione del soggetto giuridico per cui operava e non avendo ricevuto tutta la retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In virtù di tale situazione la richiesta di rinnovo era stata modificata in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Successivamente veniva assunto da una cooperativa e pertanto l’amministrazione non ha tenuto conto del fatto sopravenuto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La presentazione della documentazione di un datore di lavoro che risulta inesistente o coinvolto in pratiche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è di per sé indicativa di un coinvolgimento del lavoratore extracomunitario in tali pratiche.

Avviene spesso che datori di lavoro senza scrupoli approfittino della situazione di bisogno di questo tipo di lavoratori facendoli lavorare in nero e fornendogli poi a richiesta documentazione di soggetti fittizi allo scopo di documentare presso la Questura l’esistenza di un rapporto di lavoro evitando così in genere di versare i contributi previdenziali.

Peraltro il ricorrente nella sua denunciaquerela ha fornito degli elementi concreti che potevano condurre ad identificare i soggetti con cui aveva avuto contatti.

Per tali ragioni la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesta l’esistenza di una regolare attività lavorativa come nel caso di specie è stato documentato dal ricorrente attraverso la produzione del contratto e delle buste paga ricevute in questi mesi.

Il provvedimento deve essere pertanto annullato per consentire all’amministrazione di svolgere i nuovi accertamenti relativamente al nuovo datore di lavoro.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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