T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno all’esito della procedura per la regolarizzazione perfezionatasi con la sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 8.2.2010.

con istanza la cui data di presentazione non è leggibile dalla fotocopia della ricevuta della raccomandata ma che si può presumere immediatamente successiva alla stipula del contratto di soggiorno.

Il termine per la presentazione del ricorso a partire dalla scadenza del termine per concludere il procedimento sarebbe ampiamente scaduto, ma va tenuto presente che la ricorrente ha presentato in data 22.5.2011 una formale diffida che può essere qualificata come nuova istanza poiché a quella data il termine annuale era già scaduto e considerato che non vi sono particolari formalità di presentazione della reiterazione dell’istanza.

Nell’unico motivo di ricorso faceva presente che da tempo era scaduto il termine procedimentale per provvedere sull’istanza per cui non poteva che attivare il rimedio previsto dall’ordinamento.

Il Ministero si costituiva con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato

Il ricorrente ha dato prova del deposito della nuova istanza che ha dato ulteriore avvio al procedimento rispetto alla quale sono ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento.

L’istanza è tempestiva perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza dell’anno dalla nuova scadenza del termine per adempiere e l’amministrazione non solo non ha risposto ma non ha esplicato alcun motivo per il quale il procedimento non poteva essere concluso.

Permanendo la situazione di inadempimento non resta che intimare all’amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza all’emanazione di un provvedimento conclusivo del procedimento.

In mancanza dell’adempimento nel termine previsto si nomina fin da ora il Prefetto di Milano o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta che provvederà all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Nomina fin da ora il Prefetto di Milano o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta nell’ipotesi del perdurante inadempimento della Questura.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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