Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 31-10-2011, n. 39270

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Gup del locale tribunale, del 10 settembre 2010, che ha applicato a D. R.A., su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena (sospesa alle condizioni di legge) di due mesi di arresto e Euro 1.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 (rifiuto di sottoporsi all’accertamento diretto a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti).

Deduce il ricorrente violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista, per l’ascritta fattispecie contravvenzionale, anche nel caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Invero, l’art. 187 C.d.S., comma 8 prevede, attraverso l’espresso richiamo all’art. 186 C.d.S., comma 7, che al rifiuto di sottoporsi a predetti accertamenti consegue di diritto l’applicazione della citata sanzione amministrativa, che è demandata all’autorità giudiziaria alla quale spetta di accertare la sussistenza del reato e di applicare le relative sanzioni. Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato ex citato art. 187 C.d.S., comma 8, è stata omessa l’applicazione della predetta sanzione.

Questa, peraltro, non può ritenersi esclusa allorchè, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., nè allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dal CS. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

Si impone, quindi, l’annullamento, sul punto contestato, della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano perchè provveda all’applicazione della sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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