Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 31-10-2011, n. 39269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso a questa Corte avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Chiavari, del 30 settembre 2010, che ha applicato a S.Z., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e), la pena, concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., di un mese, giorni dieci di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda.

Lamenta il ricorrente la mancata confisca dell’auto alla cui guida l’imputato è stato sorpreso.

Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte l’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso poichè l’auto in questione era ed è tuttora di proprietà di S.M., persona estranea al reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.S., come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, prevede per il reato in esame – ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena – la confisca obbligatoria dell’auto con la quale è stata commessa l’infrazione, salvo che essa appartenga a persona estranea al reato; intendendosi tale appartenenza "non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali" (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell’imputato ma in uso a quest’ultimo).

A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S. apportate dalla L. n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero, in mancanza di norme transitorie, la diversa qualificazione della confisca da sanzione penale accessoria – come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 23428/10) e dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 196/10) – a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale (Cass. nn. 41080/2010,45365/2010).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente l’omessa confisca dell’auto, con rinvio al Tribunale di Chiavari per nuovo esame sul punto, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa confisca del veicolo sequestrato e rinvia al Tribunale di Chiavari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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