Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 31-10-2011, n. 39268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con istanza del 15 giugno 2006, A.M. ha avanzato alla Corte d’Appello di Bari richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in conseguenza dell’arresto in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, convalidato dal Gip che ha contestualmente emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione ad una vicenda poi definita con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cerignola. Nell’istanza, l’ A. ha precisato di essere stato detenuto, dal 19.5.05 al 15.10.05, presso la casa circondariale di Foggia e, da tale ultima data al 30.11.05, in regime di arresti domiciliari.

2- Con ordinanza del 10 maggio 2010, la Corte d’Appello di Bari, in applicazione del disposto di cui all’art. 314 c.p.p., accertato, quanto al diritto all’indennizzo, che il ricorrente non aveva in alcun modo determinato o contribuito a determinare, nè prima nè dopo la perdita della libertà personale, con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, l’adozione del provvedimento restrittivo, ha liquidato la somma di Euro 17.625,00.

Nel procedere alla liquidazione di detta somma, la stessa Corte, premesso che l’ A., al momento dell’arresto, stava espiando una pena in regime di detenzione domiciliare, poi ripristinata dopo la remissione in libertà disposta a seguito dell’assoluzione, ha ritenuto che l’istante, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 4 (seconda parte), non aveva diritto ad alcun indennizzo, per il periodo 15 ottobre – 30 novembre, per la contemporanea esecuzione di altro titolo e che, per il periodo precedente, l’indennizzo doveva essere dimezzato perchè le conseguenze dell’ingiusta detenzione in carcere dovevano ritenersi in parte compensate dalle restrizioni conseguenti all’esecuzione della detenzione domiciliare.

3 – Avverso tale decisione ricorre per Cassazione, per il tramite del difensore, l’ A. che deduce: a) Violazione di legge, specificamente dell’art. 314 c.p.p., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla individuazione del "quantum" da liquidarsi. In particolare, il ricorrente segnala che indebitamente il giudice della riparazione ha dimezzato la somma spettante all’ A. per la contemporanea esecuzione di altro titolo restrittivo. Contemporaneità in realtà inesistente, a giudizio del ricorrente, poichè la detenzione domiciliare, alla quale al tempo era sottoposto l’istante, era stata sospesa proprio a seguito degli ingiusti provvedimento adottati a carico dello stesso; b) Vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la Corte della riparazione valutato le ulteriori conseguenze che l’ingiusta detenzione aveva provocato, che avrebbero giustificato un incremento della liquidazione ottenuta applicando il parametro matematico.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

L’art. 314 c.p.p., comma 4, esclude che sia dovuta la riparazione per ingiusta detenzione per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Orbene, nel caso di specie il giudice della riparazione ha ritenuto di escludere dall’indennizzo il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre 2010, eseguito in regime di arresti domiciliari, perchè "le limitazioni derivanti dalla misura intramuraria avrebbero dovuto essere sofferte in forza di altro titolo definitivo" e di ridurre della metà l’indennizzo per il periodo compreso tra il (OMISSIS), eseguito in regime carcerario, "per la evidenziata contemporaneità di altro titolo di restrizione".

Affermazioni che si presentano poco chiare, non solo perchè non è stato compiutamente indicato il titolo in forza del quale l’ A. si trovava in esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, nè solo perchè non è stato specificato il periodo nel quale si sarebbe verificata una contemporaneità di esecuzione delle due misure (cautelare ed esecutiva di pena), ma anche perchè non è stato precisato se, in seguito ai provvedimenti cautelari ingiustamente adottati, sia stata sospesa l’esecuzione della misura alternativa in esecuzione, come si sostiene nel ricorso, nè se ad essa sia stata computata tutta o parte della custodia cautelare, nelle diverse forme sofferta dall’odierno ricorrente.

2 – Sotto tale profilo deve ritenersi effettivamente sussistente il vizio di motivazione dedotto con il primo, assorbente, motivo di ricorso, donde l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *