Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 31-10-2011, n. 39259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G., imputato ex art. 186 C.d.S., commi 1, 2 e 7 – per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame etilometrico – propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, del 16 giugno 2010, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 10 febbraio 2009, che lo ha riconosciuto colpevole di reati ascritti e lo ha condannato alla pena di quindici giorni di arresto, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente osservarsi che le fattispecie contravvenzionali per le quali è stata emessa condanna sono state variamente depenalizzate in tempi successivi alla commissione dei reati, che risalgono al 5 febbraio 2006.

In realtà, quanto al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, deve rilevarsi che lo stesso è stato, nelle more del giudizio, depenalizzato con D.L. n. 117 del 2007 (ed in seguito reintrodotto con D.L. n. 92 del 2008), di guisa che, con riguardo a tale reato, commesso, come detto, il 5.2.06, deve prendersi atto dell’intervenuta depenalizzazione.

Stessa conclusione vale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

A tale proposito, deve rilevarsi che tale residua fattispecie contravvenzionale, descritta sub art. 186 C.d.S., comma 2, – alla cui lett. a) deve ricondursi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie per la quale l’imputato ha riportato condanna, non essendo stato possibile accertare, per il rifiuto a sottoporsi all’alcoltest dallo stesso opposto, il livello del tasso alcolemico-, è stata, nelle more del procedimento, anch’essa depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale originariamente prevista con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, alla stregua di quanto sopra esposto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo ad ambedue le fattispecie contravvenzionali contestate, perchè i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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