Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6804 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto 27 ottobre 2010, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dalla Banca Agrileasing s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento Idea Tissue spa Igiene per consumer e Catering, perchè la parte reclamante non aveva prodotto una copia del provvedimento impugnato.

2. Per la cassazione di questo decreto ricorre la banca Agrileasing s.p.a. con atto affidato a un unico mezzo d’impugnazione.

Il fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

3. Con il ricorso si denuncia la falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c. in relazione alla L. Fall., artt. 97, 98 e 99. Si sostiene che la norma del codice di rito non è applicabile al procedimento di reclamo avverso lo stato passivo nel quale il credito della parte istante sia stato escluso.

4. Il motivo è fondato. Questa corte ha già affermato il principio che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c. e segg., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, L. Fall., art. 99, che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l’unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice (ord. 22 febbraio 2012 n. 2677).

Occorre tuttavia aggiungere quanto segue:

a) L’art. 347 c.p.c. esprime un’esigenza comune a tutti i procedimenti di carattere impugnatorio, non potendosi configurare una decisione del giudice che annulli o modifichi un provvedimento giudiziario senza averne conosciuto il contenuto in un documento che ne garantisca l’autenticità; sicchè il precetto contenuto nella norma trova applicazione anche nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento (ord. n. 2677 del 2012, cit.). b) Attualmente nè l’art. 347 c.p.c. nè l’art. 348 c.p.c., nel testo riformato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 contemplano la sanzione dell’improcedibilità per il mancato deposito del provvedimento impugnato insieme all’atto d’appello, e il giudice dell’impugnazione decide nel merito, se in atti vi sia comunque una copia autentica del provvedimento. c) la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, laddove pone a carico del reclamante l’onere di indicare i documenti prodotti, a pena di decadenza, non si applica alla copia autentica del provvedimento impugnato, trattandosi di documento indispensabile alla decisione, e non potendo applicarsi in detto giudizio, improntato alle regole semplificate della trattazione camerale, regole più rigide di quelle dettate per l’appello, in cui il divieto di produrre nuovi documenti non opera laddove detti documenti siano ritenuti indispensabili alla decisione. d) La produzione della copia autentica del documento impugnato è pertanto consentita in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, sino a quando il contraddittorio non sia chiuso.

5. In conclusione il ricorso deve essere accolto, e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa allo stesso tribunale che, pronunciandosi nuovamente sul reclamo, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto:

nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, la cui omissione non è sancita a pena d’improcedibilità, può essere utilmente eseguito da qualsiasi parte e in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al tribunale di Torre Annunziata in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *