Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6803 Atto introduttivo del giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.n.c. Planet di Tuzi Eliseo & C. impugnava per cassazione la sentenza 3.4.04 con la quale il Tribunale di Fermo aveva dichiarato improponibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza 6.9.01 emessa dal G.d.P. di Montegiorgio nella controversia introdotta originariamente in via monitoria dalla società attrice, indicata nella forma di s.a.s. e non di s.n.c, nei confronti di S. B., avente ad oggetto domanda risarcitoria contenuta nel limite di lire due milioni.

Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 3319/2007 e la s.n.c. Planet riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Fermo, giudice d’appello, riproponendo tutte le doglianze già esposte nel precedente ricorso per cassazione e chiedendo la refusione delle spese di tutti i precedenti gradi giudizio, a suo dire immotivatamente compensate dal giudice dell’opposizione.

Il B. si costituiva e chiedeva in via incidentale la restituzione della differenza tra la somma riconosciuta a favore di controparte nel decreto ingiuntivo e quanto da lui pagato in sede d’esecuzione.

Con sentenza n. 539 depositata il 4 ottobre 2010, il Tribunale di Fermo accoglieva l’appello principale limitatamente alla regolamentazione delle spese che poneva a carico del B. in relazione a tutte le fasi processuali disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, e rigettava l’incidentale.

Avverso quest’ultima decisione il predetto soccombente ha proposto infine ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione degli artt. 75, 77 e 83 c.p.c. e deduce la nullità del procedimento incardinato dalla società Planet s.n.c. e della sentenza impugnata poichè:

1.- la s.n.c. di Tuzi non è mai stata costituita. Nella nota d’iscrizione a ruolo del giudizio d’appello riassunto innanzi al Tribunale di Fermo, definito con la sentenza ora impugnata, ne era stata indicata partita iva, identificativa di diverso soggetto, tale s.r.l. Piramide.

2.- la società Planet di Tuzi Eliseo costituita in forma di s.a.s., che aveva chiesto il decreto ingiuntivo da cui era scaturita l’intera vicenda processuale, era stata cancellata dal R.I. nel 1998. Sulla base di queste circostanze, il giudice dell’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da controparte aveva disposto la sospensione di quel giudizio, confermata a seguito della costituzione dell’Avv. Angelini, qualificatosi procuratore antistatario della ditta Planet s.a.s, il quale aveva imputato a mero errore materiale l’indicazione nell’atto introduttivo del giudizio della denominazione sociale Planet s.n.c. in luogo di quella corretta. Errore che, ridondando sulla stessa forma sociale, determina invece l’inesistenza giuridica della società risultata vittoriosa in quel giudizio assunta a base di un giudizio di revocazione della sentenza ora impugnata, iscritto a ruolo il 6.12.2010.

La stessa s.a.s. Planet, peraltro, non esisteva dal 1 gennaio 2004 essendo stata cancellata dal R.I. nel 1998, già alla data in cui venne incardinato il primo giudizio di cassazione.

Di conseguenza, il procedimento è nullo poichè è stato incardinato da soggetto giuridico inesistente e la sentenza è nulla o comunque inutiliter data.

Col secondo motivo il ricorrente impugna il capo della decisione impugnata che ha disposto l’attribuzione in favore dell’antistatario delle spese di giudizio. L’errore denunciato discende dal fatto che la dichiarazione di avvenuto anticipo avvenne solo per l’ultima fase e solo per essa pertanto valeva. Comunque le spese non spettano per la difesa di soggetto difeso inesistente.

Col terzo motivo deduce infine vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il giudice d’appello ha giustificato la pronuncia sulle spese a favore di controparte rilevando che egli non aveva fatto appello, contraddicendo quanto constatato in ordine alla proposizione da parte sua dell’appello incidentale. Il controricorrente deduce la tardività del ricorso, e comunque l’infondatezza delle censure.

Venendo in rilievo in linea preliminare, devesi rigettare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso. Consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 25.1.2011, il ricorso risulta tempestivamente proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del 26 novembre 2011 in cui venne notificato dall’odierno ricorrente a controparte ricorso per revocazione avverso la decisione ora impugnata, valevole ai fini della decorrenza del termine breve ancorchè la pronunzia non risulti esser stata notificata (cfr. Cass. n. 14254/2004).

Nel merito il primo motivo, che peraltro, secondo quanto risulta dagli atti, deduce per la prima volta in questa sede la questione circa la forma sociale assunta dalla società attrice che ha agito in giudizio in forma di s.n.c. pur essendo costituita in forma di s.a.s., espone censura priva di pregio. La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifica erroneamente la forma, non comporta infatti la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società stessa (per tutte Cass. n. 29864/2008). L’errore assunto dal ricorrente, che, alla luce degli argomenti critici da lui spesi, non risulta aver ingenerato equivoco alcuno circa l’identificazione della parte attrice, rimasta invariata nell’indicazione del suo rappresentante nonchè dell’attività espletata, nè ha inciso sull’effettività del contraddittorio instauratosi in relazione al rapporto sostanziale con essa effettivamente intervenuto dedotto in lite, avendo egli a suo riguardo spiegato piena difesa nel merito, si è concretato per l’effetto in una semplice irregolarità, che non ha inficiato nè il processo nè il suo atto conclusivo, e non è perciò denunziabile con ricorso per cassazione. Ancora prive di pregio sono le ulteriori censure. La società Planet, che agì in monitorio, all’epoca in cui diede impulso al processo . che si è poi scandito secondo la vicenda riferita, cessò la sua attività commerciale a partire dal 1998, e nello stesso anno ne venne disposta la cancellazione. Tale evento, almeno sino alla data del 1 gennaio 2004, come da consolidato orientamento formatosi in ordine agli effetti della modifica che ha interessato l’art. 2495 c.c. nella parte in cui attribuisce alla cancellazione dell’ente sociale effetto estintivo (Cfr. Cass. n. 22458/2010 sul solco di S.U. n. 4060/2010), non ne ha di sicuro procurato anche l’estinzione. Prima di tale data, atteso che il relativo atto formale assolveva a mera funzione di pubblicità, la società, sino al totale esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla sua sfera giuridica a seguito della procedura di liquidazione, era rimasta in vita, munita di legittimazione processuale esercitata a mezzo del suo legale rappresentante (Cass. n. 4652/2006). Ma neppure la sua estinzione, che, come rilevato, ebbe a realizzarsi a partire dal 1 gennaio 2004, ha spiegato effetto alcuno sul giudizio, all’epoca in corso ancora in fase di merito, in quanto tale evento, idoneo a procurare l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non venne dichiarato dal procuratore della stessa società che ne era stata colpita, cui competeva in via esclusiva rendere siffatta dichiarazione (v. Cass. n. 25618/2008). Rimasta estranea al processo, la vicenda estintiva non ha pertanto interferito in quella processuale, nè in quel momento in cui si realizzò nè nelle fasi successive, restando fatto neutro, che, non acquisito al processo nella forma prescritta, non ha inciso sul suo corso, regolarmente proseguito nelle ulteriori successive fasi. E’ vero infatti che il verificarsi, nei tempi previsti dall’art. 300 cod. proc. civ., di un evento interruttivo non determina l’automatica interruzione del processo in corso, occorrendo, per la produzione di tale conseguenza, la dichiarazione, in udienza, del procuratore della parte da esso interessata o la notificazione alle altre parti costituite, e in difetto di ciò il processo continua fra le parti originarie, spiegando i propri effetti nei loro confronti.

Tutto ciò premesso, il motivo deve essere rigettato. Il secondo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente interesse a dolersi del capo della pronuncia impugnata che ha disposto la distrazione delle spese a favore del difensore di controparte, unica parte interessata a rilevare eventuale errore.

"L’art.93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di tale disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell’altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anzichè della parte personalmente" (cfr. Cass. n. 6740/2005).

Analogamente inammissibile deve essere dichiarato l’ultimo motivo. La censura investe ancora il capo della pronuncia impugnata che attiene al governo delle spese processuali, poste a carico dell’odierno ricorrente in applicazione del principio di soccombenza. Il Tribunale ha accolto l’appello principale di Planet e respinto quello incidentale del B., la cui soccombenza integrale non avrebbe potuto giustificare altra statuizione in punto spese, a meno della sussistenza di motivi di compensazione che il giudicante, cui spettava il relativo potere, non ha ritenuto di ravvisato.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase processuale liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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