Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-09-2011) 31-10-2011, n. 39256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, del 4 ottobre 2010, che ha applicato a D.M.G., su accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. la pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi, venti giorni di arresto ed 800,00 Euro di ammenda, per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico- fisica per avere assunto alcolici (tasso rilevato pari ad 1,57 g/1) e sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Deduce il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge, in particolare, degli artt. 186 e 187 C.d.S., in relazione: a) all’erronea qualificazione giuridica del fatto in considerazione della mancata contestazione all’imputato dell’aggravante di avere provocato, con il suo comportamento alla guida dell’autovettura, un incidente stradale, come pacificamente emergeva dagli atti processuali acquisiti, evidentemente non esaminati dal giudicante;

l’errore denunciato ha avuto, secondo il ricorrente, gravi ripercussioni sul regime sanzionatorio poichè l’art. 186 C.d.S., comma 2 bis prevede che, in caso di incidente, le pene previste dal precedente comma 2 siano raddoppiate; stesso raddoppio prevede l’art. 187; b) alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con memoria depositata in cancelleria, il difensore dell’imputato chiede il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In realtà, per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto contestato, occorre rilevare che, secondo il disposto dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nei casi di applicazione della pena a richiesta, dopo avere accertato l’insussistenza di motivi per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’esatta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti nonchè la congruità della pena dalle stesse indicata. Se, in esito a tale verifica, accerta che la qualificazione giuridica è errata o che l’applicazione e/o la comparazione delle circostanze, sulle quali le parti hanno raggiunto l’accordo, non sono corrette, il giudice è tenuto a respingere la richiesta di applicazione della pena.

Tanto premesso, occorre poi rilevare che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, allorchè con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si contesti la qualificazione giuridica del fatto, il giudice di legittimità è tenuto a verificare se lo stesso fatto, così come accertato e ritenuto nella sentenza che ha recepito l’accordo, sia realmente riconducibile nell’ambito della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza (Cass. n. 46146/09).

Orbene, in esito al controllo eseguito, è emerso, con assoluta chiarezza ed evidenza, che l’autovettura condotta dall’imputato era stata coinvolta in un incidente a causa del quale era addirittura ribaltata e che i tre occupanti l’auto, compreso il D.M., avevano riportato delle ferite, tanto da essersi reso necessario il trasporto di due degli stessi in ospedale.

Ne consegue, evidentemente, che la qualificazione giuridica del fatto, come concordata dalle parti ed accolta dal giudice, è palesemente errata, poichè lo stesso fatto, come chiaramente accertato, non integra la fattispecie contravvenzionale ritenuta in sentenza.

Ugualmente frutto di errore del giudice è l’omessa applicazione all’imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che necessariamente consegue, anche nei casi di applicazione della pena a richiesta delle parti, all’accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S..

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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