Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 02-11-2011, n. 39321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione C.W., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 13.12011, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 7.3.2008, per il reato di furto, riqualificò il fatto come ricettazione, confermando la decisione di primo grado in ordine alla misura della pena. Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per il reato di furto ritenuto dal Tribunale per difetto di querela, trattandosi di questione preliminare preclusiva di ogni altra indagine sul fatto.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla più grave qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale in assenza dell’impugnazione del PM e comunque con la violazione del principio del contraddittorio, ricordando a quest’ultimo riguardo i principi affermati dalla CEDU con la sentenza Drassich.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va rilevato anzitutto che il giudice dell’impugnazione può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa anche se l’impugnazione sia proposta dal solo imputato, senza che ciò comporti il divieto di reformatio in peius e senza che la diversa qualificazione sia preclusa dalla sussistenza di una causa di improcedibilità in relazione al titolo di reato ritenuto nella sentenza impugnata, (cfr., ex plurimis, in tema di prescrizione, Corte di Cassazione, nr.

11935 dell’08/03/2007 SEZ. 2 Tricarico).

2. Sotto altro profilo, le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e assertive in ordine alla presunta impossibilità di attribuire alla persona offesa dal reato presupposto una volontà querelatoria all’atto della presentazione della denuncia di furto del documento in oggetto.

3. La questione della violazione del contraddittorio in relazione al mutamento del titolo del reato, è all’evidenza posta in modo non pertinente, dal momento che la contestazione originaria faceva riferimento proprio al delitto di ricettazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende, commisurata al grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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