Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6800 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Energrid s.p.a. chiese l’ammissione al passivo del Fallimento CPL Imperial 3 s.r.l. in liquidazione, pendente vanti al Tribunale di Pescara, di un residuo credito per forniture di energia elettrica, e inoltre un credito per surrogazione ex art. 1203 c.c. per l’avvenuto pagamento delle imposte erariali e di addizionali enti locali, corrisposto allo Stato e agli enti locali, per Euro 21.597,69, assistito da privilegio generale sui beni mobili della debitrice, a norma degli artt. 2752, 2758 e 2772. 2. Avendo il Giudice delegato respinto questa seconda domanda, la società propose opposizione allo stato passivo, e il Tribunale di Pescara, con decreto 15 novembre 2010, lo accolse. Il tribunale ritenne che il privilegio generale sui beni mobili fosse riconosciuto, per l’imposta erariale dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 16, comma 3 (T.U. sulle accise) e dall’art. 2752 c.c., comma 1, e per la rivalsa dell’addizionale enti locali dall’art. 2752 c.c., comma 3 in combinazione con l’art. 1203 c.c., n. 3, trattandosi di tributo locale.

3. Per la cassazione del decreto, , ricorre il fallimento per cinque motivi.

Resiste Energrid s.p.a. con controricorso.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 93, avendo il tribunale, in sede di opposizione della creditrice al passivo, ammesso un privilegio che nella domanda d’insinuazione era stato indicato in modo generico, senza riferimento alla causa del credito, e con riferimento a norme plurime quali l’art. 2752 c.c. (privilegio generale sui mobili del debitore per IRPEF, IRPEG, IRAP, ILOR), art. 2758 c.c. (privilegio speciale mobiliare per tributi erariali indiretti) e art. 2772 c.c. (privilegio speciale immobiliare per tributi erariali indiretti), che non consentivano di identificare l’oggetto del privilegio.

Il motivo è infondato. L’onere di allegazione, nella domanda d’insinuazione al passivo, deve ritenersi soddisfatto laddove la parte richiedente abbia indicato la causa del credito. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale la società istante, nel chiedere l’ammissione in via privilegiata, aveva indicato la causa del suo credito nell’avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali enti locali, corrisposte allo Stato e agli enti locali. Non è invece prescritta a pena di decadenza l’indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale jura novit curia. Nel caso in esame, le norme indicate cumulativamente indicavano inequivocabilmente la pretesa della creditrice istante, al privilegio sui beni della fallita, spettando al giudice il compito di verificare se il privilegio invocato spettasse in ragione della causa del credito, e, in caso affermativo, su quali beni.

5. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 99, avendo il tribunale ammesso l’introduzione, avvenuta solo con l’atto di opposizione allo stato passivo, della richiesta di privilegio D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 16, comma 3 in relazione al credito per rivalsa accisa energia elettrica.

Il motivo muove dalla supposizione che la domanda di ammissione in privilegio non fosse stata regolarmente presentata in sede d’insinuazione al passivo, e per questa parte è assorbito dal rigetto del motivo precedente. La circostanza, poi, che originariamente non fosse stato invocato il privilegio del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 bensì quello previsto dal codice civile, è irrilevante. Secondo la giurisprudenza di questa corte, nel caso in cui sia originariamente proposta domanda di ammissione di un credito al passivo in via privilegiata, la richiesta, in sede di opposizione, di un diverso privilegio non costituisce domanda nuova, perchè la collocazione del credito discende direttamente dalla legge, in relazione alla causa e, quindi, non deve essere oggetto di specifico "petitum" (Cass. 24 novembre 1992 n. 12257).

6. Con il terzo motivo si censura la falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., comma 3, avendo il tribunale ammesso il privilegio di cui alla norma citata per un’imposta comunale diversa da quelle riconducibili al testo unico sulla finanza locale, sebbene nella fattispecie il credito fatto valere non fosse il credito per addizionale enti locali, ma un credito di rivalsa per la medesima addizionale. Nella specie non era invocabile dal creditore neppure l’art. 1203 c.c., n. 3, perchè la società, soggetto passivo d’imposta, aveva eseguito un’obbligazione sua e non della società fallita.

7. Con il quinto motivo si censura la falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., comma 1, per avere il tribunale ritenuto applicabile la citata norma, che prevede il privilegio generale mobiliare di crediti dello Stato per tributi erariali diretti, al privilegio generale mobiliare contemplato dall’art. 16 t.u. per le rivalse, nonostante la diversità dei creditori e dei crediti privilegiati.

8. I due motivi, strettamente collegati dal comune tema dell’inapplicabilità del privilegio mobiliare generale alla rivalsa delle addizionali sulle accise, devono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati, sebbene la motivazione in diritto contenuta nell’impugnata sentenza debba essere in parte corretta ex art. 384 c.p.c..

Il privilegio generale mobiliare in sede di rivalsa dell’imposta erariale sulle accise è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 16 e l’art. 2752 c.c. viene in considerazione, in quanto richiamato, esclusivamente per la graduazione.

Quanto alla rivalsa per le addizionali, è vero che non può ritenersi applicabile l’art. 1203 c.c., n. 3, giacchè le addizionali sull’accisa per l’energia elettrica sono dovute dal produttore, tenuto in quanto tale, e non per o con il cessionario.

Si osserva tuttavia che, a norma del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 24, commi 5 e 7 nel testo risultante dalle modifiche apportate con il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6 coordinato con la Legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, le addizionali sul consumo di energia elettrica sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, che come s’è visto è privilegiata anche in sede di rivalsa. L’identica modalità di riscossione comporta pertanto l’applicabilità del privilegio generale anche alle addizionali in sede di rivalsa.

9. Con il quarto motivo si censura la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 16 e la violazione dell’art. 57 del medesimo decreto. Si sostiene che la prima norma regola in genere tutti i crediti dello Stato per i tributi previsti dal testo unico, stabilendo il relativo privilegio ed estendendolo alla rivalsa, mentre la seconda norma disciplina in modo specifico il privilegio dell’accisa sull’energia elettrica, ma non lo estende alla rivalsa nei confronti del privato.

10. Il motivo è infondato. A norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 16, comma 3, i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 c.c., cui tuttavia è posposto, limitatamente a un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione. La norma è enunciata nel capo primo – "disposizioni generali" -del titolo primo del testo unico sulle accise, ed è pertanto applicabile a tutti i tributi previsti dallo stesso testo unico, come è chiarito dello stesso art. 16, comma 1. L’adempimento prescritto nell’ultima parte del comma 3, sopra riportato, è stato correttamente verificato dal giudice di merito, e l’avvenuto pagamento dell’imposta da parte dell’odierna ricorrente non risulta essere mai stato messo in discussione.

Il privilegio speciale previsto dall’art. 57 dello stesso testo unico (e che si applica anche alle addizionali: t.u. n. 504 del 1995, art. 60), riferibile esclusivamente all’accisa sull’energia elettrica, non è incompatibile con il privilegio generale di cui all’art. 16. Esso non è se non una particolare applicazione del principio enunciato nell’art. 2758 c.c., comma 1, e non è motivo sufficiente per escludere l’applicabilità del privilegio generale di cui al t.u. n. 504 del 1995, art. 16 anche alle accise sull’energia elettrica e alla relativa rivalsa.

Il ricorso tende in realtà a trasferire nella materia delle accise un dibattito che ha lungamente occupato la giurisprudenza in materia di IVA. Si è ritenuto a questo riguardo che il credito di rivalsa dell’IVA verso il cessionario di beni o il committente di servizi, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 426, art. 5 che sostituisce l’originario testo dell’art. 2758 cod. civ., è assistito dal solo privilegio speciale sui beni formanti oggetto della cessione, o ai quali si riferisce il servizio, e non anche dal privilegio generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 (nel testo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, art. 1), dovendosi tale ultima norma ritenere abrogata per effetto dell’entrata in vigore della citata L. n. 426 del 1975. L’applicabilità di tale principio anche al credito di rivalsa dell’IVA inerente a cessione di beni immediatamente consumabili, come quello dell’ENEL per fornitura di energia elettrica, manifestamente non pone il suddetto art. 5 in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., tenuto conto che si verte in tema di valutazioni discrezionali e scelte politiche del legislatore, in relazione all’obiettiva diversità del privilegio generale rispetto a quello speciale, e che inoltre la concreta inutilità del privilegio speciale nel caso di cessione di beni consumabili, rispetto al caso della cessione di beni non consumabili, configura un mero inconveniente pratico, cui l’ENEL può ovviare evitando di anticipare la fatturazione della fornitura rispetto al pagamento dell’utente (Cass. 7 settembre 1984 n. 4781 e succ. conf.).

La giurisprudenza appena ricordata è solidamente ancorata al dato normativo, che ha concentrato la disciplina del privilegio IVA nell’art. 2758 c.c., e ha abrogato l’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Essa non può essere utilmente invocata nella diversa materia delle accise, giacchè qui continua a sussistere una norma speciale qual è quella contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 6, comma 3 che prevede il privilegio generale mobiliare, anche in sede di rivalsa. Nè costituiscono argomento valido, a sostegno della tesi di parte ricorrente, le diverse modalità di riscossione, che al più potrebbe porre dei problemi di prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta chiesta in rivalsa, peraltro non contestato nella fattispecie in esame.

11. In conclusione il ricorso deve essere respinto. La necessità di correggere la motivazione in punto di diritto della sentenza impugnata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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