Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 02-11-2011, n. 39320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, con atto del 13.1.2011, avverso la sentenza della stessa Corte di Appello del 25.11.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di M. I. dal Tribunale di Piacenza il 4.10.2005, per il reato di danneggiamento, dichiarò la prescrizione del medesimo reato, confermando le statuizioni civili.

Con l’unico motivo, il requirente deduce che la prescrizione non era ancora maturata all’epoca della sentenza impugnata, ma solo il successivo 2.1.2011, essendo i termini rimasti sospesi per 60 giorni a causa di un rinvio del dibattimento di appello per legittimo impedimento dell’imputata.

L’iniziativa del Pg territoriale comporta un discutibile spreco di attività giurisdizionale, per l’evidente assenza di qualunque interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso.

Lo stesso Pg ricorda infatti che la prescrizione del reato è comunque maturata il 2.1.2011, cioè anteriormente al deposito del ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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