Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 6379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – Sezione II ter, con sentenza n. 6701 del 14 luglio 2011 depositata il 26 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla Regione Piemonte per l’annullamento del decreto 7 febbraio 2011 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha nominato il consiglio di amministrazione dell’ente nazionale risi, e non avrebbe tenuto conto, in contrasto con norma statutaria, dell’ultima designazione, effettuata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (di seguito, Conferenza), relativa a nominativo indicato dalla Regione stessa, ove si coltiva il 50% del riso italiano.

Il T.A.R. ha ritenuto la sussistenza, in testa alla Regione, di interesse di fatto al ricorso ma non della legittimazione attiva processuale, riconosciuta invece in via esclusiva alla sola Conferenza, dotata di propria e autonoma soggettività giuridica e che riassume, sintetizza e compone le diverse esigenze e richieste delle singole regioni.

2. La Regione Piemonte, con atto notificato il 12 ottobre 2011 depositato il 18 ottobre 2011, ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la predetta sentenza riproponendo sostanzialmente i motivi dedotti in primo grado.

In particolare dettaglia la natura e le funzioni della Conferenza de qua e della Conferenza StatoRegioni, sottolinea la propria differenziata titolarità di interessi coinvolti nella Conferenza, eccepisce la carente e la contraddittoria motivazione del decreto, e quindi ribadisce la violazione statutaria.

3. Il Ministero si è costituito con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato datato 25 ottobre 2011; l’Ente Nazionale Risi si è costituito con atto depositato il 28 ottobre 2011 e con successiva memoria depositata il 29 ottobre 2011 ha replicato con deduzioni a sostegno della sentenza impugnata.

4. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato, dovendosi concordare con le argomentazioni già svolte dai giudici di prime cure, alle quali si fa richiamo e che non necessitano di particolari integrazioni.

Il T.A.R. infatti ha puntualmente definito la distinzione fra la legittimazione e l’interesse al ricorso, in sintonia peraltro con la unanime giurisprudenza, e riconosce quindi il difetto di legittimazione attiva al ricorso in testa alla Regione Piemonte, pur riconoscendole un’apprezzabile interesse.

La norma statutaria, in effetti, testualmente attribuisce alla detta Conferenza dei Presidenti la designazione, in seno al C.d.A. dell’Ente Nazionale Risi, di un membro " in rappresentanza delle Regioni interessate alla risicultura", e, pertanto, è alla Conferenza che va riconosciuta la "legitimatio ad processum".

Il giudice di primo grado peraltro ha correttamente sottolineato la "soggettività giuridica" della Conferenza senza "affermare" la sua "personalità giuridica" né "confondendola" con la Conferenza StatoRegioni come appare asserire parte appellante.

Si soggiunge altresì che la Regione non ha ritenuto di notificare il ricorso in primo grado e l’appello de quo alla Conferenza né alle altre Regioni interessate alla risicultura limitandosi a comunicare la sentenza del T.A.R. al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con lettera n. 14866 del 7 settembre 2011, a quanto risulta agli atti rimasta priva di riscontro.

In effetti non si rinvengono argomentazioni giuridiche né disposizioni normative a supporto della legittimazione al ricorso che la Regione si è, invece, attribuita in sostituzione o per conto della Conferenza, tenuta alla designazione, ovvero delle altre Regioni interessate, che in ogni caso sono unitariamente rappresentate dal designato nel predetto C.d.A.

Sono state così invero intaccate le prerogative spettanti solo alla Conferenza mentre non si configura, come sottolineato dal T.A.R., la titolarità di una posizione differenziata, sul piano formale e sostanziale, che abiliti all’esercizio dell’azione da parte della Regione Piemonte, come invece avviene nei casi di provvedimenti assunti nell’esplicitazione delle competenze e delle funzioni attribuite ad ogni singola Regione.

6. Ne consegue che l’appello è infondato e va respinto; la conseguente conferma della dichiarata inammissibilità del ricorso in primo grado, per la sua valenza pregiudiziale, esime dal valutare gli altri profili di merito dedotti.

7. Data la particolarità e la sostanziale novità della controversia, si ritiene di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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