Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 02-11-2011, n. 39328

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza in data 4/7/2011, confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bari, in data 20.6.2011, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.G. per il delitto di tentata rapina, in concorso, in danno della gioielleria (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame per vizio motivazionale ed erronea valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in ordine ai motivi aggiunti prodotti dalla difesa in udienza;

b) violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 10, in relazione al comma 5 del citato articolo, per non essere stati trasmessi al Tribunale di riesame tutti gli atti, in particolare il verbale d’udienza del 20 giugno 2011 contenente la deposizione della persona offesa S. C..

Il difensore dell’indagato depositava successivamente copia del verbale attestante l’escussione della parte offesa, non trasmesso al Tribunale della Libertà.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Il primo motivo è del tutto generico.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195. Nella fattispecie il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio motivazionale senza specificare i motivi di ricorso a cui si riferisce, limitandosi a un generico, quanto inammissibile, richiamo anche ai motivi aggiunti prodotti dalla difesa in udienza, senza specificarne le ragioni. 2) In relazione al secondo motivo di ricorso va osservato che l’autorità procedente, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., è tenuta alla trasmissione degli atti, già a suo tempo presentati in sede di richiesta dal P.M. al G.I.P. ai sensi dell’art. 291, comma 1, sui quali si fonda la misura cautelare adottata nonchè di tutti gli ulteriori elementi, successivamente intervenuti, favorevoli all’imputato. La disposizione è finalizzata all’accertamento delle fonti probatorie acquisite, onde garantire da un lato un effettivo esercizio del diritto di difesa, e da un altro un pieno controllo, di legittimità e di merito, sul provvedimento cautelare.

Allorchè con il ricorso per Cassazione si lamenti l’inosservanza di tale disposizione (nella specie per la mancata trasmissione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa S.C., non essendo stato trasmesso al Tribunale, il verbale delle dichiarazioni rese dalla parte offesa), è onere del ricorrente indicare gli elementi favorevoli all’indagato desumibili dalla dichiarazione della persona offesa.

La lamentata violazione è, quindi,generica, mancando ogni valutazione al riguardo, essendo inibito al giudice di legittimità l’esame degli atti al fine di effettuare tale accertamento in via autonoma.

Tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra, infatti, necessariamente il verbale delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, che, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., comma 5, ultima parte, solo se in concreto li contenga.

L’art. 309 c.p.p., comma 5, allorchè indica gli elementi sopravvenuti in favore dell’indagato, non si riferisce a mere asserzioni difensive ma, al contrario, a circostanze fattuali, di natura oggettiva, che risultano utili a discolparlo.

Le dichiarazioni della parte offesa, di per sè, non rappresentano sempre e in concreto "elemento favorevole all’indagato" potendo, al contrario, risolversi in suo danno ed è necessario, quindi, che venga evidenziato dal ricorrente la valenza ad esso favorevole di tali dichiarazioni.

Peraltro la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 5, non è automatica ed è limitata agli atti non autonomamente producibili dalle parti, mentre nessuna sanzione di invalidità può essere ricollegata alla mancata trasmissione di atti che la parte avrebbe potuto autonomamente produrre, come, nella specie, le dichiarazioni della parte offesa rese all’udienza pubblica del 20.6.2011, in sede di processo per direttissima.

Questa Corte ha, al riguardo, affermato che gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini che vanno trasmessi, a cura dell’A.G. procedente, al Tribunale del riesame comprendono anche gli elementi preesistenti ma non conosciuti, nè autonomamente producibili dalle parti, a nulla rilevando che essi non siano stati precedentemente trasmessi al G.i.p. unitamente alla richiesta di emissione della misura coercitiva (Sez. 1, Sentenza n. 20904 del 13/05/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247465).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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