Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 02-11-2011, n. 39325 Intercettazioni telefoniche

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Svolgimento del processo

In fatto:

Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 13.6.2011, confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Marsala, applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di I.G., indagato per i reati, in concorso, di rapina aggravata, lesioni, porto illegale di arma da sparo, ricettazione di autovettura e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:

a) inutilizzabilità delle intercettazioni, effettuate mediante impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura, mancando l’indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza;

b) inutilizzabilità delle intercettazioni, effettuate mediante impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura, mancando ogni motivazione sulla inidoneità degli stessi.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Il ricorrente ripropone le medesime censure già ritenute infondate dal Tribunale del riesame, con motivazione coerente e logica, non censurabile in sede di legittimità.

Con riferimento al primo motivo, la Giurisprudenza di legittimità ha osservato come: "in tema d’intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3 menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l’utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del p.m." (Cassazione penale sez. 2^, 6 novembre 2002 n. 42161).

Con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza il Tribunale ha correttamente e logicamente rilevato l’adeguatezza, al riguardo, della motivazione dei due decreti ove si evidenzia l’assoluta improcrastinabilità e indispensabilità della captazione, legata a motivi di tipo investigativo, stante lo status libertatis di due dei tre rapinatori e della disponibilità dell’arma utilizzata per le rapine, (decreto n. 3410/2010) dandosi atto della assoluta necessità dell’autorizzazione alle intercettazioni anche per rinvenire l’arma con la quale era stata commessa la rapina.

Nel citato decreto al si da atto che la pistola utilizzata dai rapinatori era rimasta nella disponibilità degli stessi, giustificando congruamente le ragioni di eccezionale urgenza.

Viene anche evidenziata nei decreti, richiamati anche per relationem, la necessità di non creare ritardi nelle indagini investigative e di acquisire con un pronto intervento gli elementi di prova emergenti dalle conversazioni ambientali.

2) Con riferimento alla seconda censura relativa al difetto di motivazione sulla inidoneità degli impianti in dotazione alla procura, la motivazione adottata al riguardo, sia pure sintetica, appare sufficiente, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno, al riguardo, affermato che "in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell’art. 268 cod. proc. pen., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purchè questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell’ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa". (Cass. Sez. Un. sent. n. 919 del 26.11.2003 dep. 19.1.2004 rv 226487).

Nel caso di specie la inidoneità degli impianti è stata giustificata nel decreto del P.M. perchè renderebbe troppo difficile il necessario collegamento tra l’attività di ascolto delle conversazioni e l’attività di osservazione dei soggetti ascoltati, specificandosi che una diversa organizzazione dell’attività di indagine sarebbe comunque inidonea in relazione alle particolari esigenze investigative che le modalità del fatto e la gravità dello stesso richiedono, dovendosi procedere alla captazione delle confidenze reciproche tra l’indagato detenuto e i suoi familiari ammessi ai colloqui, tra cui gli imputati avevano il sospetto che si celasse l’identità di uno dei correi.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall’art. 268 cod. proc. pen., comma 3, quale condizione legittimante l’utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, riguarda non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza od inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria e alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini (Sez. 4, Sentenza n. 27970 del 13/05/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225772).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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