MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 novembre 2014, n. 196 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per…

…lattanti e agli alimenti di proseguimento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 12 dicembre 2008,
n. 1243;
Visto il regolamento (CE) 12 giugno 2013, n. 609/2013, relativo
agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima
infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti
dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
e che abroga, con le decorrenze indicate agli articoli 11 e 20, la
direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
41/2009 e n. 953/2009 della Commissione;
Vista la direttiva della Commissione 22 dicembre 2006, n. 141,
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento
e recante modifica della direttiva 1999/21/CE;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
maggio 2009, n. 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati
a un’alimentazione particolare e, in particolare, l’articolo 4;
Vista la direttiva UE della Commissione del 28 agosto 2013, n. 46;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante
«Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante
attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati a un’alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli
alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed
all’esportazione presso i Paesi terzi»;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente
l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla
Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 29 maggio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 3 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota prot. n. 4087
dell’Ufficio legislativo in data 17 luglio 2014 e vista la nota di
risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. 43172 dell’8 ottobre
2014, con la quale e’ stato espresso il nulla osta all’ulteriore
corso del provvedimento;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell’articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. L’articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, e’ cosi’ modificato:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: «2. Per gli alimenti per
lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui
all’allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il
minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’idoneita’ per la particolare
alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi
adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici
universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull’effettuazione
di tali studi»;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente comma: «4-bis Per
quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati
proteici di cui all’allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico
compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l’idoneita’
per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata
mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti
scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e
sull’effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle
corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI».

Art. 2

Modifica dell’articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. L’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e’ cosi’
modificato: «2. La denominazione di vendita degli alimenti per
lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con
proteine di latte vaccino o caprino e’ rispettivamente: "Latte per
lattanti” e "Latte di proseguimento”».

Art. 3

Modifica dell’allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. L’allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e’ cosi’ modificato:
a) il punto 2.1 e’ cosi’ modificato:
i) il titolo e’ sostituito dal seguente: «2.1 Alimenti per lattanti
a base di proteine di latte vaccino o caprino»;
ii) il testo della nota (1) e’ sostituito dal seguente: «Gli
alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino
con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100
kcal) devono essere conformi all’articolo 6, secondo comma»;
b) al punto 2.2 il testo della nota (1) e’ sostituito dal
seguente: «Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici
con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25
g/100 kcal) devono essere conformi all’articolo 6, terzo comma»;
c) al punto 2.3, il titolo e’ sostituito dal seguente: «2.3
Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli
o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;
d) al punto 10.1, il titolo e’ sostituito dal seguente: «10.1
Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di
latte vaccino o caprino»;
e) al punto 10.2, il titolo e’ sostituito dal seguente: «10.2
Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli
o combinati con proteine di latte vaccino o caprino».

Art. 4

Modifica dell’allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. L’allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e’ cosi’ modificato:
a) al punto 2.1, il titolo e’ sostituito dal seguente: «2.1
Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o
caprino»;
b) al punto 2.2, la tabella e’ sostituita dalla seguente,
comprensiva della nota 1):

=================================
| «Minimo (1) | Massimo |
+===============+===============+
| 0,45 g/100 kJ | 0,8 g/100 kJ |
| (1,8 g/100 | (3,5 g/100 |
| kcal) | kcal) |
+—————+—————+

—–

(1) Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati
proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100
kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all’articolo 6, comma
quattro-bis»;

c) al punto 2.3, il titolo e’ sostituito dal seguente: «2.3
Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da
soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;
d) al punto 8.1, il titolo e’ sostituito dal seguente: «8.1
Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati
proteici di latte vaccino o caprino»;
e) al punto 8.2, il titolo e’ sostituito dal seguente: «8.2
Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da
soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino».

Art. 5

Modifica dell’allegato III del decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. L’allegato III, punto 3, del decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82,
integrato ai sensi del numero 1 dell’allegato al Regolamento (CE)
1243/2008 ed ai sensi dell’allegato della direttiva 2013/46/UE, e’
cosi’ modificato:
a) sotto il titolo «Aminoacidi e altri composti azotati» viene
inserita prima delle altre la locuzione: «L- arginina e suo
cloridrato»;
b) alla fine dello stesso punto 3 viene aggiunta la seguente
nota: «1) La L- arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati
unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui
all’articolo 6, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui
all’articolo 6, comma quattro-bis».

Art. 6

Modifica dell’allegato VI del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.

1. Il titolo dell’allegato VI del decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e’
sostituito dal seguente: «Norme relative al tenore proteico, alla
fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella
fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento
con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a
base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine
del latte vaccino».

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 5484
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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