Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l’altro, l’abrogazione
della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell’allegato B della
menzionata legge di delegazione europea 2013;
Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile
2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva
2009/158/CE;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
l’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE
relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e
animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita’
europea;
Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura
da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da
macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 657, concernente il regolamento per l’attuazione della direttiva
92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di
Newcastle e, in particolare, l’articolo 17, comma 3, in cui si
prevede l’obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano
a gare o ad esposizioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante
attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato
da un veterinario ufficiale ed in particolare l’allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM );
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante
attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita’ di
determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e
92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita’ d’applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da
cortile;
Vista la decisione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE
del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet
contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati
membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica
comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8
agosto 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori,
zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il
transito nella Comunita’ di pollame e prodotti a base di pollame e
che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE e, in particolare, l’articolo 4 relativo all’obbligo di
registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella
banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal
Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante
attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di
redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo
veterinario e zootecnico;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014,
recante le modalita’ operative di funzionamento dell’anagrafe
informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM ), ed in particolare
l’articolo 116 e l’allegato XIV in materia di norme di
commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle
carni di pollame;
Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni,
concernente modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 agosto 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e
delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per
gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato:
"decreto", stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi
terzi, di seguito denominate: "importazioni", aventi ad oggetto uova
da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus
gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani,
pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattivita’
ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da
consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da
ripopolamento;
b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti
alla lettera a), destinate all’incubazione;
c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non
sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia
(Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;
d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu’, destinati
alla produzione di uova da cova;
e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu’, allevati per
la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di
selvaggina da ripopolamento;
f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al
macello per essere macellati entro il piu’ breve tempo e comunque
entro 72 ore dal loro arrivo;
g) branco: l’insieme dei volatili di uguale stato sanitario,
tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un’unita’
epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti
i volatili che dividono lo stesso ambiente;
h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che
comprende meno di 20 unita’;
i) azienda: un impianto, che puo’ includere uno stabilimento,
utilizzato per l’allevamento o la detenzione di pollame riproduttore
o da reddito;
l) stabilimento: l’impianto o parte di impianto situato in uno
stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita’:
1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita’
consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di
pollame riproduttore;
2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui
attivita’ consiste nella produzione di uova da cova destinate alla
produzione di pollame da reddito;
3) stabilimento per l’allevamento del pollame riproduttore: lo
stabilimento la cui attivita’ consiste nell’allevamento del pollame
riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;
4) stabilimento per l’allevamento del pollame da reddito: lo
stabilimento la cui attivita’ consiste nell’allevamento del pollame
ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;
m) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita’ consiste
nell’incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di
pulcini da un giorno;
n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla
competente autorita’ veterinaria e sotto la responsabilita’ della
medesima dell’applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui
al presente decreto;
o) laboratorio riconosciuto: l’istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i
test diagnostici prescritti dal presente decreto;
p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario,
ufficiale o abilitato, per procedere all’esame dello stato sanitario
del pollame di uno stabilimento;
q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie
indicate nell’allegato V;
r) focolaio: l’azienda o il luogo situati nel territorio
dell’Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o piu’
casi sono stati ufficialmente confermati;
s) quarantena: impianto in cui il pollame e’ tenuto in completo
isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili,
per esservi sottoposto ad un’osservazione prolungata e per subirvi
varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate
nell’allegato V;
t) macellazione sanitaria: l’operazione attraverso la quale
vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune,
compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti
d’infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di
contaminazione;
u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali
e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i
veterinari;
v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello
nazionale dall’autorita’ competente di cui alla lettera aa) ovvero
dall’amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese
terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere
al rilascio di una certificazione ufficiale;
z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;
aa) autorita’ competente: il Ministero della salute, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie
locali.
Art. 3
Stabilimenti riconosciuti idonei
agli scambi intracomunitari
1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti
idonei dall’autorita’ regionale territorialmente competente sulla
base dei requisiti stabiliti dall’allegato II e dal piano nazionale
approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica
apportata al piano nazionale e’ comunicata alla Commissione europea
per l’approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web
istituzionale del Ministero della salute.
2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al
comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o
revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell’Azienda
sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione
della Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica – BDN -, di cui
all’articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al
pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il
tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella
BDN l’elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le
modalita’ e ai sensi della decisione 2009/712. L’elenco dei citati
stabilimenti e’ consultabile nel sito web istituzionale del Ministero
della salute.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi
intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.
Art. 4
Laboratorio nazionale di riferimento
1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell’allegato I
e’ responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal
presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori
riconosciuti.
Art. 5
Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame
riproduttore e da reddito
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le
uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da
reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione,
non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa
per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti
requisiti:
a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla
autorita’ regionale territorialmente competente sulla base delle
norme fissate nell’allegato II, capitolo I;
b) all’atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di
polizia sanitaria applicabile al pollame;
c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure
restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria,
per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una
malattia alla quale il pollame e’ sensibile.
Art. 6
Requisiti specifici per le uova da cova
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, sono ammesse agli
scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della
spedizione:
a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato da piu’ di sei settimane in uno o piu’
stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel
territorio dell’Unione;
2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate
nell’allegato III;
3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito
favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato,
effettuato:
3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all’atto di
questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di
malattia contagiosa; ovvero
3.2) mensilmente, fermo restando che l’ispezione piu’ recente
e’ stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso
il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi
allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite
dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la
spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra
informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono
sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale
o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di
malattie contagiose per il pollame;
b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n.
617/2008;
c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del
veterinario ufficiale ad una disinfezione.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante
il periodo dell’incubazione, una malattia contagiosa del pollame che
puo’ essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o
abilitato informa l’incubatoio interessato e l’Azienda sanitaria
locale territorialmente competente per l’incubatoio e per il branco
di origine.
Art. 7
Requisiti specifici per i pulcini di un giorno
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 possono essere
oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un
giorno che:
a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 6;
b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono
far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto
dall’allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).
Art. 8
Requisiti specifici per il pollame riproduttore
e da reddito
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, possono essere
oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame
riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:
a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno
o piu’ stabilimenti con i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1),
lettera a);
b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
c) e’ stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad
un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un
veterinario abilitato, nel corso del quale non e’ stato rilevato
alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.
Art. 9
Requisiti per il pollame da macellazione
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo’ essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da
una azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di
oltre 21 giorni;
b) che non e’ soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
c) in cui al momento dell’esame sanitario eseguito, a cura del
veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i
volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono
la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di
malattia contagiosa per il pollame;
d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di
polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione
della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una
malattia alla quale il pollame e’ sensibile.
Art. 10
Requisiti specifici per il pollame da macello
destinato alla Finlandia e alla Svezia
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16,
17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia
e’ altresi’ sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla
decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test
microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine
per i sierotipi di salmonelle non riportate nell’allegato II,
capitolo III, lettera A.
2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici
sono fissati sulla base del parere dell’Autorita’ europea per la
sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla
Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.
3. Il campionamento non e’ necessario per il pollame da macello
proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma
riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.
Art. 11
Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di
selvaggina da ripopolamento
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo’ essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il
pollame di piu’ di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da
ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un’azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di
oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che
precedono la spedizione, non e’ stato messo in contatto con pollame
recentemente introdotto;
b) che non e’ soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia
contagiosa per il pollame al momento dell’esame sanitario eseguito, a
cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che
precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;
d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti
in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia
sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il
pollame e’ sensibile.
Art. 12
Requisiti per le piccole partite di pollame
e uova da cova
1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi
comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6,
7, 8 e 9, nonche’ quelli indicati nell’articolo 16.
2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di
scambi intracomunitari qualora:
a) al momento della spedizione provengono da branchi con i
seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato nell’Unione dalla schiusa o da almeno tre
mesi;
2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di
malattie contagiose del pollame;
3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai
requisiti stabiliti all’allegato III;
4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria
applicabile al pollame;
5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona
soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive
adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito
ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e’ sensibile;
b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario e’ stato
sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove
sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e
della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo
III, con esito negativo;
c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo
scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei
tre mesi che precedono la spedizione e’ stato sottoposto a prove
sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della
Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado
di affidabilita’ del 95 per cento, un’infezione avente prevalenza del
5 per cento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite
comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.
Art. 13
Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione
contro la malattia di Newcastle
1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli
Stati membri o regioni di Stati membri a cui e’ riconosciuto lo
status di ‘Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle’
si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei
seguenti requisiti:
1) non sono vaccinati;
2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;
3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni
prima della raccolta delle uova da cova;
b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di
selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;
2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui
alla lettera a);
3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione
garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi
completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le
condizioni della lettera a);
c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i
seguenti requisiti:
1) non e’ vaccinato contro la malattia di Newcastle;
2) e’ stato isolato per quattordici giorni prima della
spedizione, o in una azienda d’origine o in una stazione di
quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun
volatile e’ vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno
giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli
che fanno parte della spedizione e’ stato ivi introdotto durante
detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione puo’ essere
praticata nelle stazioni di quarantena;
3) e’ stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la
spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito
negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di
Newcastle secondo modalita’ stabilite dalla Commissione europea;
d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano
uno dei seguenti requisiti:
1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono
nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3);
2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici
giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini
dell’isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo
modalita’ stabilite in sede comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento dello status di ‘Zona di non
vaccinazione contro la malattia di Newcastle’ per l’intero territorio
nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della
salute puo’ presentare alla Commissione europea un programma
contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da
richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli
elementi di cui all’articolo 15.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, lo status di zona
di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle e’ attribuito ad
una regione sulla base dei seguenti criteri:
a) l’assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la
malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della
vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 657;
b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una
volta all’anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza
della malattia di Newcastle;
c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato
contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione
dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
4. La Commissione europea puo’ sospendere il riconoscimento dello
status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in
uno dei seguenti casi:
a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di
Newcastle;
b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti
di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.
Art. 14
Programmi di controllo
1. Il Ministero della salute puo’ sottoporre all’approvazione della
Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta
contro una o piu’ malattie cui e’ sensibile il pollame, precisando le
garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli
scambi, che contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia nel territorio;
b) la giustificazione del programma, data l’entita’ della
malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
c) la zona geografica in cui il programma sara’ applicato;
d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello
normativo imposto per ciascuna categoria nonche’ le procedure
relative ai test;
e) la procedura di controllo;
f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da
parte dello stabilimento;
g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati
all’atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del
programma.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di
cui al comma 1 e’ comunicata alla Commissione europea per
l’approvazione.
Art. 15
Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle
malattie cui e’ sensibile il pollame
1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle
informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale e’
totalmente o parzialmente indenne da una o piu’ malattie cui e’
sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione
contenente le seguenti informazioni:
a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa
della stessa sul territorio;
b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca
sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia
e’ obbligatoriamente dichiarata alle autorita’ competenti;
c) la durata del controllo effettuato;
d) l’indicazione dell’eventuale periodo durante il quale e’ stata
vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui
si estende il divieto;
e) le norme che consentono di controllare l’assenza della
malattia.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui
al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di
territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono
essere richieste negli scambi intracomunitari.
3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del
Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni
di cui al comma 1, puo’ modificare o eliminare le garanzie di cui al
comma 2.
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