MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200 Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare
l’articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in
caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del
prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella
misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica
sicurezza o alla sanita’ pubblica, prevede che il prestatore possa
colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, l’articolo 22 che, in regime di stabilimento, in
presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei
titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un
tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l’articolo 23 in
materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;
Visti, inoltre, gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto
legislativo n. 206 del 2007, sull’esecuzione delle misure
compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del
Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni,
le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo
svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle
misure di cui agli articoli 11 e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento e’
stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento
adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il
Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del
decreto legislativo n. 206 del 2007;
c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini
dell’esercizio della professione di ingegnere in Italia, il
riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza
attestante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio o l’accesso
alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e
occasionale nella ipotesi di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 206 del 2007;
d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell’Ordine nazionale
degli ingegneri.

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23
del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l’anno presso il
Consiglio nazionale. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si
articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero
in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di
riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui
all’articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni
d’esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di
esame tra quelle elencate nell’allegato A) al presente regolamento,
che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall’articolo
23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con il settore
cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per
l’iscrizione nella sezione A dell’Albo degli ingegneri sono
caratterizzate da una maggiore complessita’ rispetto a quelle per
l’iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, che avra’ luogo in una o piu’ giornate
consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello
svolgimento di uno o piu’ elaborati vertenti sulle materie indicate
nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova
scritta.
5. L’eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una
prestazione o operazione tipiche della attivita’ professionale,
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre
che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su
alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle
materie d’esame indicate nell’allegato A), da consegnare ai candidati
per l’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della prova.

Art. 3

Commissione d’esame

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituita una Commissione
d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da
dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.
2. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso l’Albo degli
ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti
la cui scelta e’ effettuata tra professionisti, designati dal
Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell’Albo con almeno
otto anni di anzianita’, assicurando la presenza di professionisti
iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i
componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il
Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito di
una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica
professionalita’. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso
l’Albo degli ingegneri e’ nominato un membro effettivo e un membro
supplente la cui scelta e’ effettuata tra professori di prima o di
seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita’ della
Repubblica nelle materie elencate nell’allegato A) al presente
decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti
e i docenti cosi’ nominati interverranno in funzione della sezione e
del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della
operativita’ della Commissione devono essere presenti almeno cinque
membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore
in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un
membro effettivo e di un membro supplente e’ effettuata tra i
magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero
presso la Corte d’appello di Roma o collocati fuori ruolo presso
amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita’.
3. La Commissione e’ costituita con decreto del Ministro della
giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal
componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita’
di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la
presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in
corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di
iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita’ della
seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi,
subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di
anzianita’. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
Commissione e’ presieduta dal componente, effettivo o supplente, con
maggiore anzianita’ di iscrizione all’Albo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio
nazionale, avente minore anzianita’ di iscrizione all’albo
professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle
disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
Commissione nonche’ i compensi determinati dal Consiglio nazionale
sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sugli
esami e sulla Commissione prevista all’articolo 3 in conformita’ alle
disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Svolgimento dell’esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di
ammissione all’esame redatta secondo lo schema di cui all’allegato B
al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a
copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed
a copia di un documento di identita’.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le
prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata
per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova
orale non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e
del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione
all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al
Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi
coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione
minima complessiva pari a trenta punti in caso di cinque componenti
presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano
conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio
complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti
presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due
componenti della Commissione.
3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la Commissione rilascia
certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’Albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale
non puo’ essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da’ immediata comunicazione al Ministero
della giustizia dell’esito della prova attitudinale, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto
il complesso delle attivita’ professionali afferenti le materie tra
quelle di cui all’allegato A) che sono state indicate nel decreto di
riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in
relazione alla loro valenza ai fini dell’esercizio della professione.
2. Il tirocinio e’ svolto presso il luogo di esercizio
dell’attivita’ professionale di un libero professionista, con
anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni ed
iscritto alla sezione A o B dell’Albo, secondo quanto previsto nel
decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e’ effettuata dal richiedente
nell’ambito dell’elenco di cui al successivo articolo 8 ed e’
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il
professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento,
predispone una relazione motivata contenente la valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell’attivita’ complessivamente svolta dal
tirocinante e ne rilascia copia all’interessato.
5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai
fini dell’adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello
stesso, tramite il presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale
cui e’ iscritto il professionista di cui al comma 1 dell’articolo 8 e
al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il
professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio,
non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa
dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente
dell’Ordine provinciale a cui e’ iscritto per informarlo delle linee
generali cui si atterra’ durante il tirocinio.

Art. 8

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituito un elenco dei
professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento;
in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell’Albo ai
quali sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e’ aggiornato annualmente su designazione dei
Consigli provinciali dell’Ordine, previa dichiarazione di
disponibilita’ dei professionisti e comprende ingegneri che
esercitino la professione da almeno otto anni.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un
numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre
settori in cui l’Albo e’ stato suddiviso ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell’elenco e’ trasmessa ad ogni Consiglio provinciale
dell’Ordine.

Art. 9

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del
professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie
comunque acquisite, ed e’ tenuto all’osservanza, in quanto
compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.

Art. 10

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono
svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono
iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal
Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d’ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero
di codice fiscale;
b. la sezione e il settore dell’Albo per il quale il tirocinante
ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell’iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge
il tirocinio, l’Ordine provinciale, la sezione e il settore dell’Albo
di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice
fiscale, l’indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 8;
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11

Iscrizione

1. L’iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito
di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato C) al presente regolamento, che ne forma parte
integrante.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno
ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della
incompatibilita’ prevista dall’articolo 7, comma 3 del presente
regolamento.
3. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identita’;
b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n.
183;
c. attestazione di disponibilita’ del professionista ad ammettere
il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di
svolgimento dell’attivita’ professionale;
d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a
richiesta dell’interessato, le fotografie sono autenticate
dall’ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i
documenti allegati; vi e’ anche espresso l’impegno a dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta
giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e’ inviata al Consiglio nazionale a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo’
essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso
Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla
domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data
di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o
a persona da lui delegata.
6. Non e’ accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni
del presente articolo, quando non ne sia possibile la
regolarizzazione.

Art. 12

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito
all’iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda.
2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio
nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere
motivato.
4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a
dare comunicazione della delibera adottata all’interessato, al
professionista, al Consiglio dell’Ordine provinciale presso cui
questo e’ iscritto nonche’ al Ministero della giustizia a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Modalita’ di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il
tirocinio compila una sezione dell’apposito libretto di tirocinio,
fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita’ svolte
dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene
controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del
Consiglio dell’Ordine provinciale che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di
quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale,
e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine provinciale, il libretto di
tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da
cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o
sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio
nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il
termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale
provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare
la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di
diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al
contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del
professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo’
essere immediatamente ripetuto.

Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e’ sospeso in ragione del verificarsi di ogni
evento che ne impedisca l’effettivo svolgimento per una durata
superiore a un sesto e inferiore alla meta’ della sua durata
complessiva.
2. Il tirocinio e’ interrotto da tutti gli eventi che ne
impediscono l’effettivo svolgimento per una durata superiore alla
meta’ della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il
Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e
della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche’ della ripresa
del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo
comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato
e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro
dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all’iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente
articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata
all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata
comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale
delibera la sospensione dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata
all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Art. 17

Oneri informativi

1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012,
n. 252, e’ elencata nell’allegato D) al presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 60

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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