LEGGE 12 gennaio 2015, n. 2 Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle…

…Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare
l’idoneita’ fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ sostituita dalla
seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per
le pari opportunita’, sono apportate al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e’ trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo’ essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la
parita’ di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli
articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in
vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di
altezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 gennaio 2015

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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